Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1992 del 18 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'imprenditore principale, il quale si č avvalso di altra impresa per realizzare l'opera in cooperazione, ha sempre il dovere di provvedere alle misure a tutela dei lavoratori. L'obbligo di adottare le misure di prevenzione grava pure sul subappaltatore o sul coappaltatore, il quale svolga l'attivitā con pari autonomia, specialmente quando non vi č stata permanenza del rischio soltanto a carico della prima impresa, non vi č stata specifica ed analitica ripartizione dei compiti e non č intervenuta formale e comprovata delega dall'uno all'altro rappresentante per la realizzazione di quelle misure antinfortunistiche che la legge esige siano adottate in ogni caso.

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