Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5009 del 2 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora un'apparecchiatura di fabbricazione straniera e conforme alle norme di sicurezza vigenti dove č stata progettata e costituita venga commercializzata e messa in opera in Italia, trova applicazione la normativa antinfortunistica ivi in vigore. Pertanto, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro connesso al funzionamento di una tale apparecchiatura risultata non conforme alla disciplina normativa del nostro paese, a nulla rileva che il collaudo sia stato effettuato all'estero, in conformitą della legislazione locale in materia di misure di sicurezza del lavoro, poiché tale operazione conclude l'iter esecutivo del manufatto progettato e realizzato nel paese di fabbricazione mentre la vendita e l'installazione in Italia integrano una diversa situazione pienamente autonoma sotto l'aspetto giuridico.

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