Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6816 del 12 febbraio 2001

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di omicidio colposo commesso mediante omissione, qualora sussistano, relativamente alla stessa situazione di pericolo, pił soggetti in posizione di garanzia, sia pure a titolo diverso, ciascuno di essi č per intero destinatario del compito di tutela demandatogli dalla legge ed autonomamente responsabile qualora ad esso non adempia.

(massima n. 2)

Risponde di omicidio colposo, in quanto titolare di una posizione di garanzia riconducibile alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., il direttore di un oratorio dotato di attrezzature sportive destinate all'uso, ancorché gratuito, dei frequentatori, quando l'evento mortale sia derivato dall'utilizzazione di dette strutture ritenute, nella specie, carenti sotto il profilo della sicurezza.

(massima n. 3)

Sussiste la responsabilitą per colpa in capo a colui il quale, dirigendo un oratorio con attrezzature sportive destinate ai giovani, non preveda la possibilitą di un utilizzo assolutamente inconsueto delle strutture medesime da parte dei giovani frequentatori dell'oratorio, essendo il comportamento di questi ultimi generalmente contrassegnato da vivacitą ed imprevedibilitą. (Nella specie, le lesioni mortali erano derivate dal fatto che la vittima, nel corso della lezione di educazione fisica che si svolgeva nell'oratorio alla presenza dell'insegnante, si era aggrappata alla traversa della porta del campo di calcetto e quest'ultima, non ancorata al terreno, si era ribaltata provocando il decesso del giovane).

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