Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8599 del 21 settembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

È ravvisabile colpa nel comportamento del sanitario il quale non si astiene da un intervento che la comune cultura nel settore ritiene oltremodo rischioso e giudica utile solo in caso di certezza di una determinata diagnosi, che non era in condizione di avere.

(massima n. 2)

Nel caso in cui la scienza medica assegni qualche speranza di salvezza al ricovero in ospedale e nessuna al non ricovero, il sanitario, che si ispiri al cosiddetto modello di agente dal quale la comunità si aspetta preparazione e oculatezza, non può non sfruttare quella speranza, vale a dire la residua probabilità di salvezza, e, qualora non lo faccia, versa in colpa.

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