Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10021 del 22 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il controllo e la vigilanza perché l'attivitā lavorativa venga svolta con modalitā e mezzi idonei a tutelare la sicurezza dei dipendenti devono essere continui e non occasionali, in quanto lo scopo delle norme di prevenzione č quello di impedire comunque l'insorgenza di pericoli in qualsiasi fase del lavoro.

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