Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4248 del 20 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora lavori ricevuti in subappalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altro che operi, con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotato di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa, mentre č ancora in funzione il cantiere per la realizzazione dell'intera opera subappaltata ed avvalendosi delle attrezzature in questo installate da chi ha ricevuto e dato il subappalto, incombono anche a quest'ultimo, che č responsabile dell'organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all'osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza. (Nella fattispecie, una societā subappaltatrice dei lavori di realizzazione di un prefabbricato aveva dato in subappalto l'impermeabilizzazione del solaio dell'edificio ad altra ditta, un dipendente della quale era rimasto vittima di un infortunio, essendo precipitato al suolo, mentre era intento alla impermeabilizzazione della copertura, senza indossare cinture di sicurezza o, comunque, senza essere in altro modo assicurato al solaio, sprovvisto di protezione verso l'esterno. Il decesso č stato addebitato anche al responsabile della societā subappaltatrice dei lavori di impermeabilizzazione).

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