Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2139 del 6 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di attivitą professionale medica, deve ritenersi colposa per imperizia la condotta mediante la quale non vengono osservate le leges artis scritte o non scritte finalizzate alla prevenzione non del rischio consentito dall'ordinamento, connesso alle scelte tra interventi terapeutici, ma di un ulteriore rischio non consentito nell'esercizio dell'attivitą stessa. Per quanto riguarda la misura del rischio consentito, in mancanza di predeterminazione legislativa delle regole cautelari o di autorizzazioni amministrative subordinate al rispetto di precise norme precauzionali, la valutazione del limite di tale rischio resta affidata al potere discrezionale del giudice il quale dovrą tenere conto che la prevedibilitą e la prevedibilitą vanno determinate in concreto, avendo presente tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro relativistico dell'agente modello, dell'homo eiusdem condicionis et professionis, considerando le specializzazioni ed il livello di conoscenze raggiunto in queste.

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