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Medico responsabile per il suicidio della paziente in stato di depressione

Sanità - -
Medico responsabile per il suicidio della paziente in stato di depressione
Risponde di omicidio colposo lo psichiatra negligente e superficiale il cui paziente commette suicidio.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 33609 del 1 agosto 2016, si è occupata di un interessante caso di responsabilità medica.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Catania aveva confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva condannato un medico per il reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale), commesso in danno di un paziente, “in violazione della disciplina sull’esercizio della professione medica”.

In particolare, “all’imputato, in qualità di medico psichiatra in servizio presso il reparto di neuropsichiatria” di una casa di cura, “era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nell’omessa adozione, in violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, delle adeguate misure di protezione idonee a impedire che la paziente, ricoverata con diagnosi di disturbo bipolare in fase depressiva caratterizzata da depressione del tono dell’umore con ideazione negativa a sfondo suicidario, si allontanasse dalla stanza in cui era ricoverata, raggiungesse un’impalcatura allestita all’esterno della struttura ospedaliera, lanciandosi infine cadere nel vuoto così trovando la morte”.

In altri termini, secondo il giudice di secondo grado, il medico doveva ritenersi responsabile del suicidio della paziente, in quanto non aveva adottato misure idonee ad evitare il fatto.

Ritenendo la condanna ingiusta, il medico proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando come la Corte d’appello avesse travisato le prove, dal momento che l’istruttoria effettuata aveva evidenziato che la paziente era stata colta, prima del decesso, “da un malore dovuto a problemi di natura vascolare”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

In primo luogo, la Corte di Cassazione osservava come la Corte d’appello avesse adeguatamente motivato la propria decisione, in ordine alla riconducibilità del decesso della paziente alla responsabilità dell’imputato.

In particolare, per quanto riguarda le cause del decesso della paziente, la Corte d’appello aveva “evidenziato come il consulente tecnico del pubblico ministero, diversamente dall’ausiliario della difesa, avesse avuto modo di procedere personalmente all’esame autoptico della vittima, successivamente provvedendo alla redazione di una dettagliatissima relazione tecnica dalla quale è emerso l’accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, della riconducibilità della causa della morte della F. a una precipitazione dall’alto”.

Sulla base di tale quadro probatorio, dunque, il giudice aveva dedotto che, da tale caduta fosse conseguita “l’avvenuta compromissione acuta e irreversibile delle funzioni vitali della donna, estrinsecatasi nella sopravvenuta insufficienza cardiocircolatoria e respiratoria esitata nel decesso”.

Quanto “agli estremi della colpa dell’imputato”, la Corte d’appello aveva precisato “come la vittima soffrisse da molto tempo di una grave forma di depressione, come attestato dalla diagnosi di ingresso nella casa di cura, in cui compare la sussistenza, a carico della paziente, di una depressione del tono dell’umore, ansia, insonnia, ideazione negativa a sfondo suicidario e labilità emotiva, aggiungendo come la presenza di idee di suicidio nella F. fosse attestata anche nella cartella clinica, sia nella parte relativa all’anamnesi che in quella riservata all’esame psichico”.

Peraltro, la Corte d’appello aveva coerentemente “sottolineato il carattere di soggetto ad alto rischio della paziente per la quale, secondo le linee-guida più riconosciute nel settore specifico psichiatrico, si rendeva assolutamente necessario procedere, oltre a tutti gli interventi di tipo farmacologico, a una stretta sorveglianza, intesa come assistenza della paziente ventiquattr’ore su ventiquattro”.

Tale misura, invece, nel caso di specie, non era stata mai adottata nei confronti della paziente, che era stata “pienamente libera di muoversi per tutto l’edificio senza alcuna sorveglianza”.
Pertanto, “proprio le condizioni della paziente evidenziatesi nell’imminenza del fatto, le notizie anamnestiche legate alle precedenti esperienze di tentativo di suicidio, unite alla diagnosi di accettazione, rendevano con evidenza largamente prevedibile, e altamente intenso sul piano obiettivo, il rischio di un rinnovato tentativo di suicidio della donna, che viceversa l’imputato ebbe a trascurare e dunque a gestire con manifesta superficialità e scoperta negligenza”.



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