(massima n. 1)
Il gestore contitolare di un albergo ha l'obbligo di verificare, prima di consentirne l'uso, che lo scaldabagno — fonte potenziale di pericolo per il quale vige una specifica normativa atta a limitarne l'insorgenza, prevista dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1083 — non costituisca insidia per i frequentatori del locale. Né tale obbligo viene meno per effetto dell'intervento, nelle operazioni di installazione, del contitolare dell'esercizio, a tanto delegato, in quanto tale contegno abdicativo, in relazione alla specifica normativa antinfortunistica, integra negligenza rilevante pur in ipotesi di cooperazione colposa. (Fattispecie in tema di omicidio colposo a carico di contitolari di albergo in cui un cliente, intento a fare la doccia, moriva per esalazione di ossido di carbonio).