Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1509 del 21 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di incidenti che si verifichino in occasione dello svolgimento di corse di ciclisti dilettanti, la responsabilitą del direttore di corsa č limitata al percorso della gara, ai sensi dell'art. 144 del regolamento tecnico per dilettanti della Federazione ciclistica italiana. Pertanto, qualora un incidente si verifichi oltre il traguardo, sono responsabili gli organizzatori della gara. (Nella specie č stata ritenuta la responsabilitą per omicidio colposo del presidente della gara poiché un ciclista, dopo avere tagliato vittoriosamente il traguardo, urtava contro un pedone, che aveva invaso la carreggiata insieme con gli altri spettatori, e cadeva battendo il capo al suolo).

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