Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32899 del 8 gennaio 2021

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di costituzione di parte civile, ove l'atto di costituzione contenga la domanda di risarcimento dei soli danni patrimoniali, č legittima la condanna anche per i danni non patrimoniali, in quanto l'art. 78 cod. proc. pen. non prevede che la dichiarazione di costituzione di parte civile debba contenere l'indicazione del "petitum". (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Firenze, 20/06/2019)

(massima n. 2)

L'attivitā pericolosa costituita dalla circolazione dei carri trasportanti merci pericolose, esercitata dall'impresa di trasporto ferroviario, č attribuibile anche al fornitore del carro merci, perché egli, consegnando il carro all'impresa trazionista, contribuisce alla sua circolazione, con la conseguenza che anche il fornitore del carro č tenuto ad osservare le regole cautelari volte ad assicurare che la circolazione non avvenga in modo pericoloso per persone o cose. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilitā per i reati di omicidio colposo dell'amministratore delegato della societā che - senza previamente verificare la storia manutentiva del carro, noleggiato da un terzo - aveva fornito a Trenitalia s.p.a. il carro merci trasportante GPL, su cui era montato un assile corroso, il cui cedimento, durante l'attraversamento della stazione di Viareggio, ne aveva determinato il deragliamento e il successivo ribaltamento e incendio, con conseguente morte di numerose persone). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2019)

(massima n. 3)

In tema di colpa, allorquando risulti "ex ante" l'inefficacia preventiva delle regole cautelari positivizzate, il gestore del rischio č tenuto ad osservare ulteriori regole cautelari non positivizzate, preesistenti alla condotta ed efficaci a prevenire l'evento, individuate alla luce delle conoscenze tecniche scientifiche e delle massime di esperienza. (In motivazione la Corte ha precisato che una volta accertato che, al momento della condotta, sia giā stata acquisita l'insufficienza delle regole cautelari positivizzate e siano giā state individuate ulteriori regole cautelari efficaci, non positivizzate, č configurabile la colpa generica non solo integratrice della colpa specifica ma anche ad essa derogatrice). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2019)

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