Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12654 del 17 dicembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assistente di piscina, comunemente detto bagnino, ove operi in struttura privata, altrimenti non regolamentata nelle attribuzioni connesse al suo ruolo, escluso qualsiasi potere-dovere di proibizione e intervento coattivo ovvero di ammonimento, in relazione alla normale fruizione del servizio, nel civile rispetto delle persone e della integrità della struttura, ha dovere di massima vigilanza e di pronto intervento in relazione a situazioni di concreto pericolo che, comunque, coinvolgano i fruitori del servizio, anche qualora radicate in comportamenti imprudenti o negligenti del cliente. Pertanto, il bagnino può essere chiamato a rispondere della morte di un giovane bagnante, colpito da anossia cerebrale in seguito ad eccesso nel nuoto in apnea, solo se omise di vigilare con massima attenzione e di intervenire tempestivamente al manifestarsi dei sintomi del pericolo; non già, per non avere impedito acché il bagnante praticasse (ovvero per non avere ammonito a non praticare) tale genere di nuoto.

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