Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5064 del 17 maggio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

L'imprenditore può allargare o circoscrivere le competenze del preposto ma, qualora la limitazione dei poteri sia ex post ritenuta tale da incidere negativamente sul corretto e puntuale svolgimento del lavoro, responsabile degli eventuali effetti della non corretta e non puntuale esecuzione dei lavori deve essere considerato colui che quei poteri ha circoscritto, e non già colui al quale tali poteri sono stati sottratti.

(massima n. 2)

L'imprenditore, i dirigenti e i preposti, nell'organizzazione del lavoro, non devono spingersi oltre certi ragionevoli limiti dettati dalla natura, dalla qualità del lavoro da eseguire. La ragionevolezza dei limiti significa che i responsabili destinino anzitutto all'esecuzione del lavoro, tenuto conto della sua particolarità e delicatezza, persone che siano senza riserve all'altezza dello stesso; ribadiscano, in secondo luogo, nonostante la collaudata esperienza degli addetti, le dovute istruzioni sul perfetto modo di eseguirlo e, soprattutto, nel caso che i disagi, quali per esempio l'ora notturna, possano compromettere la felice realizzazione del lavoro, ne prevedano l'esecuzione da un numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente quei disagi. (Fattispecie in tema di incendio colposo e di omicidio colposo plurimo).

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