Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 17379 del 14 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di nesso causale nei reati omissivi, non puō escludersi la responsabilitā del medico il quale non si attivi e non porti il paziente a conoscenza della recidiva di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi č l'altissima probabilitā che il ricorso ad altri rimedi terapeutici (oltre a quello, radioterapico, giā praticato all'esordio della malattia) avrebbe determinato un allungamento della vita, che č un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso.

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