Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Responsabilità dell'equipe medica: le precisazioni della Corte di Cassazione

Sanità - -
Responsabilità dell'equipe medica: le precisazioni della Corte di Cassazione
La responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica presuppone la valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, in modo da poter verificare, in concreto, i limiti di operato di ciascuno.
E’ del 31 maggio 2017, un’interessante sentenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilità medica (sentenza n. 27314 del 31 maggio 2017).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un medico era stato condannato per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), a seguito del decesso di un paziente che era stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Nello specifico, durante l’intervento, si era verificata una lesione dell’aorta e non si era provveduto ad effettuare una sutura idonea, con conseguente emorragia irreversibile e morte del paziente.

Il Tribunale, in primo grado, e la Corte d’appello, in secondo grado, avevano ritenuto di poter addebitare l’evento mortale al medico in questione - il quale faceva parte dell’equipe chirurgica, con “compiti materiali (in sostanza doveva tenere il divaricatore e l’aspiratore per consentire all’operatore di ispezionare l’addome)” – facendo riferimento al “principio della responsabilità di equipe”, in quanto il medico avrebbe dovuto segnalare al chirurgo che stava eseguendo l’intervento “la necessità di provvedere all’esplorazione di tutta la circonferenza del vaso” e avrebbe dovuto “provvedere personalmente, chiedendo al collega di passargli gli speciali occhiali, ad eseguire detta osservazione”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il medico decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, l’evento mortale non poteva essergli addebitati, in quanto egli aveva solamente il compito di “provvedere all’esplorazione della lesione”.

Osservava il ricorrente, inoltre, che i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avevano dato corretta applicazione ai “principi sulla responsabilità di equipe”, in quanto, nel caso di specie, egli non era stato responsabile dell’esecuzione dell’intervento (che era stata affidata al primario) e, comunque, egli non aveva nemmeno specifiche competenze in materia vascolare e non aveva gli specifici occhiali che gli avrebbero consentito di ispezionare l’area della lesione.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione all’imputato, accogliendo il relativo ricorso.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che “la responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica non può essere determinata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso”, dovendo la stessa essere ricollegata “alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente”, in modo da poter verificare, in concreto, i limiti di operato di ciascuno.

In sostanza, secondo la Cassazione, occorreva accertare “se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell’equipe (…), debba essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell’altro componente dell’equipe o possa viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, l’imputato avrebbe dovuto rilevare l’emorragia ed evidenziare la necessità di contrastarla mediante la saturazione dell’aorta, cosa che risultava essere effettivamente avvenuta.

Precisava la Cassazione, peraltro, che “le modalità di effettuazione della saturazionenon potevano essere addebitate all’imputato, in quanto si trattava di una mansione di competenza del primo operatore, “non potendosi trasformare l’onere di vigilanza (…) in una sorta di obbligo generalizzato (e di impraticabile realizzazione) di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di – addirittura- invasione negli spazi della competenza altrui”.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza impugnata “per non avere l’imputato commesso il fatto”.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.