(massima n. 1)
Per la sussistenza della colpa sul piano oggettivo viene in rilievo il dovere di osservanza della regola cautelare ma anche la individuazione, preventiva, della stessa regola cautelare e del suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata; infine, la sussistenza di un collegamento non solo materiale tra condotta ed evento, ma anche tra regola violata ed evento verificatosi. Resta salva l'ulteriore verifica, sul piano soggettivo, dell'elemento psicologico del reato, ciò che – in caso di responsabilità colposa – si articola anche attraverso il duplice scrutinio della prevedibilità dell'evento e dell'esigibilità del comportamento alternativo lecito. L'individuazione della regola cautelare, per la sua natura elastica, deve essere effettuata con riferimento a dati fattuali certi e preesistenti e non essere ricavata ex post sulla scorta di quanto effettivamente accaduto.