Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2502 del 25 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di appalto importa che del rispetto delle norme antinfortunistiche risponda, di norma, l'appaltatore, spettando a costui, per l'esecuzione dell'opera avuta in appalto, l'organizzazione del lavoro e, nell'ambito di questa, la predisposizione delle misure per evitare infortuni. Anche il committente diventa destinatario delle norme antinfortunistiche qualora si ingerisca e riduca l'autonomia dell'appaltatore, in quanto, ai fini dell'obbligo di rispettare tali misure, rileva, oltre la posizione «istituzionale», l'assunzione in concreto di un certo ruolo di supremazia, di dirigenza.

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