Cass. pen. n. 247/2025
Ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., è sufficiente che la condotta dell'agente ingeneri, nella vittima, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un proprio congiunto, situazione che può essere estrapolata anche da dichiarazioni della vittima stessa e da comportamenti corroboranti di terze persone (es. testimonianze).
Cass. pen. n. 32506/2025
Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., è sufficiente la realizzazione di uno solo degli eventi alternativamente previsti dalla norma (mutamento delle abitudini di vita, stato di ansia o paura per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto), non essendo necessario il verificarsi contemporaneo di tutti gli eventi.
Cass. pen. n. 28146/2025
In tema di atti persecutori, le videoriprese e fotografie effettuate dal vicino per documentare presunti abusi edilizi possono integrare la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. quando si inseriscono in un contesto di reiterate minacce e ingiurie idonee a cagionare nella vittima un grave stato di ansia e a costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. L'eventuale illiceità della condotta della persona offesa o la sussistenza di un diritto di proprietà non giustificano comportamenti molesti e intimidatori, specie se rivolti anche a terzi estranei alla controversia.
Cass. pen. n. 18868/2025
Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale improprio per cui, ove la reiterazione concerna anche condotte poste in essere dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende a queste ultime, le quali, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato.
Cass. pen. n. 22337/2025
In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti violenti e persecutori che, sorti nell'ambito della comunità familiare, proseguano dopo la cessazione della convivenza tra l'agente e la persona offesa non potendosi riconoscere, al fine di escludere il concorso e ritenere l'assorbimento, rilevanza alcuna alla sola condivisione persistente della genitorialità.
Cass. pen. n. 18348/2025
In tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata, in particolare quelle che coinvolgono utilizzatori degli appartamenti delle persone offese fino a dissuaderli dal continuare nel loro rapporto locatizio, determinando stati d'ansia e timore gravi e significativi impatti nella sfera psicologica e patrimoniale delle vittime.
Cass. pen. n. 12282/2025
Il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 10362/2025
In presenza di una "doppia conforme" sull'affermazione della responsabilità, è ammissibile la motivazione della sentenza di appello che richiami per relationem quella della decisione impugnata. Il delitto di atti persecutori non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e possiede natura di reato abituale e di reato di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo. La prova dell'evento può essere desunta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, che siano idonei a determinare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o paura, senza che sia necessaria una diagnosi medica di degenerazione patologica del turbamento psichico. Il discrimen fra il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. e il reato di molestie è costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta: mentre il primo si configura con comportamenti che causano stato di ansia o alterazione delle abitudini di vita, il reato di cui all'art. 660 c.p. si limita a infastidire la vittima.
Cass. pen. n. 14581/2025
Il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis c.p. è di natura abituale e di danno, integrato dalla reiterazione necessaria dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, che devono essere valutati nel loro insieme per determinare il progressivo accumulo di disagio nella vittima, culminante in uno stato di prostrazione psicologica.
Cass. pen. n. 8347/2025
In tema di atti persecutori, la richiesta di ammonimento indirizzata al questore non preclude alla persona offesa la possibilità di ricorrere alla tutela penale sporgendo successiva querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, ove sia stata già presentata querela non può poi invocarsi l'intervento preventivo del questore).
Cass. pen. n. 9395/2024
In tema di atti persecutori, ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante dell'essere stato commesso il fatto da un soggetto già ammonito dal questore, non occorre, anche per i fatti commessi prima della modifica dell'art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, intervenuta con legge 24 novembre 2023, n. 168, che vi sia coincidenza tra la persona offesa e la vittima delle condotte che avevano dato origine all'ammonimento.
Cass. pen. n. 11209/2024
In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione della Corte d'appello di ravvisare il concorso tra i due reati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).
Cass. pen. n. 3875/2024
L'invio reiterato di messaggi affettuosi e non esplicitamente minatori può configurare il reato di stalking se il destinatario, non legato sentimentalmente a chi li invia, vive un perdurante stato di ansia o modifica le proprie abitudini di vita. Anche condotte di persistente corteggiamento, con riferimenti sessuali e senza minacce, possono integrare il delitto di atti persecutori, specialmente se destinate a persona già legata sentimentalmente ad altra.
Cass. pen. n. 639/2024
In tema di atti persecutori, l'ammonimento del questore, previsto all'art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, non costituisce condizione di procedibilità del reato, ma è atto amministrativo integrante uno stato del destinatario che rende il reato procedibile d'ufficio, sicché, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 3, legge 24 novembre 2023, n. 168, al comma 4 del citato art. 8, che ha esteso la procedibilità di ufficio al reato commesso da soggetto già ammonito nei confronti di una persona diversa dalla vittima originaria, deve escludersi la violazione del divieto di retroattività della legge penale che non opera in relazione all'efficacia di un provvedimento amministrativo reso prima della commissione del fatto di reato. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' TRIESTE, 20/06/2024)
Cass. pen. n. 41873/2024
È configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le condotte persecutorie siano limitate di numero e collocate in un ristretto arco di tempo, a condizione che tali atti siano autonomi e che la reiterazione di essi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 43089/2024
Il reato di atti persecutori si configura in presenza di condotte reiterate di molestia o minaccia che causino un grave e perdurante stato di ansia o paura, fondato timore per l'incolumità propria o altrui, o una significativa alterazione delle abitudini di vita della vittima. Non è necessaria la coesistenza di tutti gli eventi tipici del reato.
Cass. pen. n. 40301/2024
L'aggravante del fatto commesso in presenza o in danno di un minore di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies cod. pen. non è applicabile al reato di atti persecutori, sia in quanto prevista solo per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità personale e contro la libertà personale, tra i quali non rientra il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., sia per l'esistenza della specifica circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 612-bis, comma terzo, cod. pen., che richiede non già la sola presenza, ma che la condotta sia rivolta a danno del minore.
Cass. pen. n. 40304/2024
In tema di atti persecutori, ai fini della procedibilità d'ufficio per il caso in cui l'agente sia destinatario di ammonimento ai sensi dell'art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, non rileva la risalenza nel tempo del provvedimento del questore.
Cass. pen. n. 35235/2024
In materia di atti persecutori, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 612-bis c.p., è sufficiente che si verifichino anche solo due episodi di minacce, molestie o lesioni, purché idonei a ingenerare uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, non essendo necessaria una prolungata sequenza temporale delle condotte.
Cass. pen. n. 31178/2024
In tema di rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e quello di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" nell'accezione più ristretta. Ciò implica che il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile esclusivamente quando le condotte criminose siano compiute durante la convivenza o in costanza di separazione tra coniugi. Nel caso di rapporti more uxorio cessati, le condotte vessatorie integrate dopo la cessazione della convivenza configurano invece il reato di atti persecutori, non potendosi considerare l'ex convivente come "persona della famiglia" ai fini dell'art. 572 cod. pen.
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Poiché il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 c.p. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma 2 c.p., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa.
Cass. pen. n. 33986/2024
Il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. può essere integrato dalla pubblicazione reiterata di contenuti minatori o molesti su un profilo di un social network, anche se la persona offesa non è direttamente destinataria dei contenuti stessi, purché l'autore agisca nella ragionevole convinzione che la vittima venga informata, configurando così il dolo generico richiesto dal reato. L'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori è integrato dal dolo generico, che richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, avendo consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, senza necessità di preordinazione delle condotte. Nel contesto del delitto di atti persecutori, la consapevolezza dell'agente che i propri messaggi molesti pubblicati su un profilo social siano conoscibili dalla vittima, anche tramite altri soggetti legati da un rapporto qualificato di vicinanza, è sufficiente per integrare la fattispecie criminosa, indipendentemente dall'accesso diretto della vittima ai contenuti.
Cass. pen. n. 21006/2024
Sia in tema di elemento obiettivo che a proposito dell'evento del delitto di atti persecutori, il discrimen fra il delitto di cui all'articolo 612 bis e il reato di molestie è costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta, configurandosi il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.
Cass. pen. n. 22484/2024
In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.
Cass. pen. n. 27505/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, per la cui integrazione, secondo consolidato canone ermeneutico, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia descritte nella norma con la consapevolezza della loro idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa, senza che sia necessaria una rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero la coscienza dello scopo che si vuole ottenere, "essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca alla lesione dell'interesse protetto". Non occorre, dunque, il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale. Quindi, è irrilevante il motivo della condotta posta in essere, anche a voler ritenere che il movente del A.A. fosse quello, indicato dalla ordinanza impugnata, di ottenere la restituzione del prezzo del pesce consegnato alla persona offesa per la vendita, in quanto esso resta al di fuori del fuoco del dolo di atti persecutori, integrando un fine ulteriore rispetto al dolo generico del delitto, finalità che non annulla, né sostituisce, né neutralizza la coscienza e volontà della idoneità della condotta a generare uno degli eventi tipici della fattispecie.
Cass. pen. n. 18807/2024
Si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.
Cass. pen. n. 9878/2023
La condotta consistente nel fare ossessive e ripetute chiamate telefoniche, condite da frasi offensive e ingiuriose, aventi ad oggetto la richiesta delle somme dovute a titolo di sostentamento così come determinate nel corso del giudizio di separazione coniugale nei confronti dell'ex coniuge, in quanto idonea ad ingenerare in quest'ultimo un perdurante e grave stato di paura per la propria incolumità, costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita (in particolare, nel caso in esame, a non uscire di casa da solo e a non recarsi a prendere la figlia a scuola), integra il reato di atti persecutori ex art. 612-bis, c.p.
Cass. pen. n. 49288/2023
Il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 8915/2023
Il dolo nel delitto di cui all'art. 612 bis, c.p., non richiede altro che la coscienza e volontà di porre in essere condotte dotate di oggettiva idoneità persecutoria, in ragione del concreto svolgersi delle condotte stesse. Il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà del soggetto agente di porre in essere la condotta illecita, deve essere separato dal movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale, ossia dalla ragione che ha spinto l'autore del reato ad agire, ragione costituente l'antecedente psichico della condotta, in quanto tale del tutto estranea alla struttura dell'illecito penale.
Cass. pen. n. 1540/2023
La convivenza tra due soggetti costituisce presupposto per la configurabilità del delitto di maltrattamenti, potendo configurarsi, invece, il delitto di atti persecutori nel caso in cui tale convivenza sia cessata.
Cass. pen. n. 3427/2023
Il delitto di atti persecutori, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo l'ultima condotta attuata dall'agente, sicché le modifiche "in peius" del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità.
Cass. pen. n. 43384/2023
In tema di atti persecutori, le condotte moleste possono essere dirette verso soggetti che siano legati alla vittima da un rapporto qualificato di vicinanza, da intendersi non in senso formale, ma come idoneità della relazione interpersonale, secondo l'"id quod plerumque accidit", a giustificare il verificarsi dell'evento di danno anche nei riguardi della persona offesa.
Cass. pen. n. 48480/2023
L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di atti persecutori, che è reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici di analoga natura, in quanto quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto costituisce, in realtà, espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno.
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Nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato, nè inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis c.p. (Annulla Corte di Appello di Napoli del 03/11/2022, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione).
Cass. pen. n. 47533/2023
In tema di atti persecutori, che è delitto a eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, la decisione che individui la verificazione di un evento, ulteriore e distinto nell'ambito della norma incriminatrice, idoneo a configurare il medesimo fatto di reato purché ciò non incida sul giudizio di disvalore complessivo della condotta. (Fattispecie in cui la contestazione riguardava l'evento dello stato di ansia e di paura, mentre la sentenza anche quello della percezione da parte della vittima di un fondato timore per l'incolumità propria e del compagno).
Cass. pen. n. 49658/2023
Il delitto di atti persecutori si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l'unitarietà della condotta di stalking non può essere interrotta dall'essersi realizzato prima l'uno o l'altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice, né dalla presentazione della querela, la cui funzione è solo quella di rimuovere l'ostacolo alla procedibilità del reato e non già quella di segnare il momento consumativo del reato.
Cass. pen. n. 42380/2023
In tema di atti persecutori, l'aggravante di aver commesso il reato di stalking ai danni dell'ex coniuge (come anche di persona che è stata legata all'autore del delitto da relazione affettiva) può essere contestata solo "in fatto", non avendo la stessa contenuto valutativo e presupponendo soltanto che siano chiaramente evidenziati nella contestazione i comportamenti dell'agente che hanno coinvolto (o sono stati commessi in danno di) una determinata persona offesa, avente la qualità di coniuge, anche separato o divorziato, oppure di persona che all'autore della condotta sia stata legata da relazione affettiva.
Cass. pen. n. 39688/2023
In tema di reati contro la persona, il delitto di omicidio commesso da chi abbia perpetrato atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa assorbe, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo nel caso in cui, in relazione al reato più grave, sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., e vi sia stato, in ragione di essa, un effettivo aumento della pena, non verificandosi, altrimenti, la duplicazione di sanzioni che la disciplina del reato complesso intende evitare.
Cass. pen. n. 38448/2023
Il dolo generico che connota l'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori è integrato proprio dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 36994/2023
In tema di atti persecutori, costituiscono molestie, elemento costitutivo del reato, le azioni reiteratamente promosse in sede civile e realizzate con abuso del processo, atteso che la reiterazione dell'azione giudiziaria senza legittimo motivo risulta causativa di uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 34412/2023
In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela non è necessario che la gravità delle reiterte minacce sia oggetto di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità di realizzazione della condotta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gravità delle minacce è demandata alla valutazione del giudice e deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell'imputazione).
Cass. pen. n. 39675/2023
L'evento del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto, in quanto dalla reiterazione delle condotte deriva, nella vittima, un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice. La fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen., infatti, è caratterizzata da una serie di condotte le quali rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice la quale prevede, anche ai fini della configurazione degli atti persecutori, la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente dalla stessa contemplati consistenti nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o nel perdurante stato di ansia o di paura o, infine, nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. Del resto, è noto che il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste proprio nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie. Sicché, si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art.660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.
Cass. pen. n. 27554/2023
La sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall'art. 612 bis c.p. prescinde dall'accertamento di uno stato patologico, che può assumere rilevanza solo nell'ipotesi di contestazione del concorso formale con l'ulteriore delitto di lesioni. La fattispecie prevista dall'art. 612 bis c.p., infatti, non può essere ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art. 582 dello stesso codice - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima. Tale effetto deve avere indubbiamente una qualche consistenza, come suggerisce il ricorso da parte del legislatore agli aggettivi "grave" e "perdurante" per qualificare gli elementi selezionati per caratterizzare l'evento in questione, ma ciò non significa che necessariamente ansia o paura debbano corrispondere ad un preciso stato patologico, nel senso proprio del termine. Sotto il profilo della prova, tutto ciò significa che l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere confinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato, ma in tal senso anche la ragionevole deduzione che la peculiarità di determinati comportamenti suscitino in una persona comune l'effetto destabilizzante descritto dalla norma corrisponde alla segnalata esigenza di obiettivizzazione, costituendo valido parametro di valutazione critica di quella percezione.
Cass. pen. n. 31390/2023
In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa.
Cass. pen. n. 25533/2023
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di creazione di profili "social" e "account internet", falsamente riconducibili alla vittima, i contenuti dei quali si rivelino in grado di rappresentare quelle molestie reiterate nei suoi confronti descritte dalla disposizione dell'art. 612-bis c.p., ovviamente se accompagnate, dal punto di vista soggettivo, dal dolo generico costituito dalla consapevolezza dell'idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 21641/2023
In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., la "relazione affettiva" tra autore del reato e persona offesa, pur se non intesa necessariamente soltanto come "stabile condivisione della vita comune", postula quantomeno la sussistenza, da verificarsi in concreto, di un legame connotato da un rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, costituendo l'abuso o l'approfittamento di tale legame il fondamento della "ratio" di aggravamento della disposizione in esame.
Cass. pen. n. 24360/2023
In tema di reati contro la persona, integra il reato di atti persecutori (meglio noto come reato di stalking) anche la condotta consistente nel costringere una persona a chiudere il proprio profilo su una piattaforma di social network (nella specie Facebook).
Cass. pen. n. 12757/2023
In tema di atti persecutori, ricorre l'aggravante dell'uso di arma anche nel caso di una pistola scacciacani, in quanto qualsiasi oggetto che abbia, all'apparenza, le caratteristiche intrinseche di un'arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso.
Cass. pen. n. 17171/2023
In tema di atti persecutori, costituiscono molestie, elemento costitutivo del reato, le azioni reiteratamente promosse in sede civile (nella specie, ventitré in dieci anni), in base ad un'unica ragione contrattuale, da un asserito creditore che si era precostituito titoli esecutivi fondati su atti da lui falsificati e si era avvalso, quindi, di fatti consapevolmente inventati in funzione dell'unilaterale e ingiustificata modifica aggravativa della posizione del debitore, realizzata con abuso del processo, atteso che la falsificazione dei titoli e la reiterazione dell'azione giudiziaria risulta causativa di uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 15734/2023
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi cagiona lesioni personali volontarie a danno della persona offesa, trattandosi di una modalità di consumazione del reato che rientra nella nozione di molestia, in quanto concretizza un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.
Cass. pen. n. 6323/2023
La prova dell'evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
Cass. pen. n. 12498/2022
In tema di atti persecutori, il termine di prescrizione, per la natura abituale del reato, decorre, in caso di contestazione "aperta", dal momento in cui cessa il compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell'abitualità, ove emerga dalle risultanze processuali.
Cass. pen. n. 7215/2022
Per integrare l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen. non è necessario che l'agente sia stato mosso dal preordinato fine di "stalkerizzare" la persona offesa, atteso che nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e nell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione.
Cass. pen. n. 37136/2022
Il reato di atti persecutori concorre con quello di riduzione in servitù nel caso in cui le condotte siano state poste in essere in diversi segmenti temporali, in quanto l'operatività della clausola di sussidiarietà di cui all'art. 612-bis cod. pen. postula l'unità naturalistica del fatto.
Cass. pen. n. 25248/2022
In tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata.
Cass. pen. n. 15883/2022
In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. in presenza di condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi "more uxorio" ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza.
Cass. pen. n. 9663/2022
Ai fini della configurabilità, nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, del reato di maltrattamenti in famiglia - e non, invece, dell'ipotesi aggravata di atti persecutori - i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponente una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua.
Cass. pen. n. 9403/2022
In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela ex art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., non è necessario che la gravità delle minacce sia oggetto, nell'imputazione, di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità della condotta, incidente sulla revocabilità della querela.
Cass. pen. n. 2443/2021
In tema di atti persecutori posti in essere nei confronti di più soggetti passivi, si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime.
Cass. pen. n. 45095/2021
Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi "more uxorio" ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza.
Cass. pen. n. 1813/2021
Integra il delitto di atti persecutori l'opera di reiterata delegittimazione della persona offesa realizzata dal soggetto attivo attraverso una serie protratta di condotte diffamatorie e moleste (nella specie, realizzate mediante attività di "volantinaggio", una video-intervista divulgata su "you-tube", la pubblicazione di un libro dal titolo "Toghe corrotte" e di numerosi "post" diffamatori su "social network" riguardanti un magistrato) che, lungi dall'integrare un mero esercizio delle facoltà connesse alla tutela giudiziaria dei propri diritti, configurano uno stillicidio persecutorio ai danni della persona offesa, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita e sottoponendola ad uno stato di ansia e di turbamento determinato dalla costante paura di essere vittima di attività denigratoria.
Cass. pen. n. 30525/2021
Il delitto di atti persecutori è configurabile anche quando le condotte di violenza o minaccia integranti la "reiterazione" criminosa siano intervallate da un prolungato lasso temporale. (Fattispecie relativa ad esternazioni diffamatorie e di minaccia ai danni della vittima poste in essere a distanza di molti mesi l'una dall'altra). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 09/03/2018)
Cass. pen. n. 17552/2021
In tema di atti persecutori, l'evento tipico della alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa può essere anche transitorio, ma non occasionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso in cui la vittima era stata costretta a trasferirsi per alcuni giorni nell'abitazione di un amico, per il timore ingeneratole dal comportamento intimidatorio dell'imputato, che le aveva incendiato l'autovettura).
Cass. pen. n. 8919/2021
Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 15625/2021
Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di atti persecutori in un caso di condotta di reiterata ed ossessiva molestia della persona offesa, mediante appostamenti sul luogo di lavoro e nei pressi dell'abitazione, urla ed aggressioni verbali seguite all'insistente suonare al citofono ed al campanello, telefonate invadenti, minacce e tentativi di contatti fisici, tali da cagionare un grave stato d'ansia e paura nella vittima e costringerla a limitare le uscite e a farsi costantemente accompagnare da qualcuno).
Cass. pen. n. 8050/2021
In tema di atti persecutori, l'evento, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fossero state legittimamente valutate non solo le minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall'imputato, dopo l'interruzione di una relazione extraconiugale, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell'unitaria condotta persecutoria). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 28/11/2019)
Cass. pen. n. 1541/2020
In tema di atti persecutori, l'alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis cod. pen., non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane.
Cass. pen. n. 1172/2020
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi rivolga alla vittima ingiurie quando, per la loro consistenza, ripetitività e incidenza, siano tali da determinare, in sinergia con le altre forme di illecito di cui all'art. 612-bis cod. pen., uno degli eventi ivi alternativamente previsti.
Cass. pen. n. 45376/2019
Al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale, e cioè a condotta plurima, non si applica il principio, proprio dei reati permanenti, secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale; ne consegue che le condotte persecutorie diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione, sia quando servono a perfezionare o ad integrare l'imputazione originaria, sia - e a maggior ragione - quando costituiscono una serie autonoma, unificabile alla precedente con il vincolo della continuazione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la contestazione in sede cautelare di determinate condotte persecutorie, commesse dall'indagato nell'anno 2018, fosse preclusa dalla condanna di primo grado, riportata dal medesimo, nel 2019, per il delitto omogeneo in danno della stessa vittima, contestato con la formula "dal 2016 ad oggi").
Cass. pen. n. 27615/2019
L'aggravante prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., ha natura oggettiva, fondandosi sulla constatazione della sussistenza di un legame affettivo preesistente o attuale tra l'autore del reato e la vittima, e corrisponde alla "ratio" di punire più severamente l'aggressione proveniente dalla persona in cui la vittima ripone aspettative di tutela e protezione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante il movente della condotta, consistente, nel caso di specie, nella volontà del ricorrente di ottenere la restituzione dell'immobile da lui acquistato, con intestazione alla vittima e da questa abitato).
Cass. pen. n. 26049/2019
Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi reiteratamente pubblica sui "social network" foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa – con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza.
Cass. pen. n. 22475/2019
E' configurabile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell'art. 15 cod. pen., dal momento che il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., diversamente dal primo, non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e contempla un evento - l'alterazione delle abitudini di vita della vittima - di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima ad uno specifico comportamento, che basta ad integrare il delitto previsto dall'art. 610 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che neppure impiegando il criterio della "specialità reciproca per specificazione" potrebbe pervenirsi all'assorbimento del delitto di violenza privata in quello di atti persecutori, sussistendo al più tra le due fattispecie astratte, in ragione di quanto detto, un rapporto di "specialità reciproca per aggiunta").
Cass. pen. n. 33842/2018
Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
Cass. pen. n. 18139/2018
In tema di misure cautelari personali, la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza che, oltre a disporre il divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro della vittima, ha imposto l'obbligo di mantenere una certa distanza dalla stessa nel caso di incontro occasionale.
Cass. pen. n. 11920/2018
In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione.
Cass. pen. n. 10111/2018
In tema di atti persecutori, ai fini dell'individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei tre possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612 bis cod. pen., occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso rilevanza penale ai cambiamenti di vita imposti alla vittima, costretta, prima di uscire, ad ispezionare preventivamente dallo spioncino lo spazio comune condominiale antistante l'abitazione per evitare incontri con l'imputata e a controllare la cassetta delle lettere per proteggere il figlio minore dagli scritti osceni ivi inseriti, sempre dall'imputata.
Cass. pen. n. 3087/2018
Le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen. è configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto).
Cass. pen. n. 57704/2017
Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il grave stato d'ansia provocato alla vittima dall'imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di là della descrizione di esso fornita dalla persona offesa).
Cass. pen. n. 55807/2017
In tema di reato di stalking, la connessione che lo rende procedibile d'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 612-bis cod. pen., è non solo quella in senso processuale, di cui all'art. 12 cod. proc. pen, ma anche quella in senso materiale, che si verifica ogniqualvolta l'indagine sul reato procedibile d'ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in presenza delle condizioni di collegamento probatorio di cui all'art. 371 cod. proc. pen., purché le indagini sul reato procedibile d'ufficio siano state effettivamente avviate e sebbene all'esito del giudizio i relativi fatti siano stati diversamente qualificati. (Fattispecie in tema di reato di lesioni aggravate, poi riqualificato nel reato di minaccia aggravata e, infine, ritenuto assorbito in quello di "stalking").
Cass. pen. n. 28623/2017
Ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa.
Cass. pen. n. 26891/2017
È legittimo il sequestro preventivo dell'automezzo utilizzato reiteratamente per commettere il reato di atti persecutori con la finalità di produrre uno degli eventi previsti dall'art. 612 bis cod. pen. (Fattispecie in cui l'indagato aveva reiteratamente utilizzato l'autovettura, oggetto di sequestro, per impedire l'accesso all'esercizio commerciale della persona offesa, intralciandone l'attività e provocandole un perdurante stato d'ansia).
Cass. pen. n. 22210/2017
Nel delitto previsto dall'art. 612 bis cod. pen., che è reato abituale e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, cosicché non si configura violazione del principio del "ne bis in idem" in caso di nuova condanna per fatti successivi alla data della prima pronuncia.
Cass. pen. n. 18646/2017
Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
Cass. pen. n. 7404/2017
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona (nella specie, "stalking"), è ammesso il ricorso per cassazione della persona offesa avverso l'ordinanza con cui si dispone la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto, al fine di far valere la violazione del disposto di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen. e la mancata declaratoria di inammissibilità dell'istanza di modifica cautelare di cui sia stata omessa la notifica. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, invece, non possono ritenersi esperibili dalla persona offesa i rimedi del ricorso "per saltum", le cui ipotesi sono tassativamente previste, e dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., quest'ultimo riservato espressamente alle parti processuali ivi indicate).
Cass. pen. n. 48268/2016
È configurabile il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.
Cass. pen. n. 20696/2016
Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in cui restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo astrattamente di per sè reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di esso e non anche quelli che eccedano tali limiti, dando vita a responsabilità autonoma e concorrente.
Cass. pen. n. 20065/2015
Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell'art. 612 bis c.p..
Cass. pen. n. 18211/2015
La previsione di cui all'art. 612 bis tutela i luoghi in cui si svolgano atti afferenti alla vita privata - ivi compresa quella lavorativa - delle persone; ai fini della sua operatività è, pertanto, necessario che nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività. (In applicazione del principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti dell'imputato per avere commesso un furto all'interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell'attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse durante la chiusura notturna).
Cass. pen. n. 17082/2015
Ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori, il termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con "l'evento di danno" consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con "l'evento di pericolo" consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.
Cass. pen. n. 9222/2015
Il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.
Cass. pen. n. 51718/2014
Nel delitto previsto dell'art. 612 bis cod. pen., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 46179/2013
In tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 bis cod. pen. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall'imputato su una donna che aveva manifestato l'intenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata non includessero "in re ipsa" la determinazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, potendo cagionare altri e diversi stati psicologici, come per esempio una forte irritazione).
Cass. pen. n. 25889/2013
Il reato di violenza privata è speciale rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. in considerazione dell'elemento specializzante dato dallo scopo di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa, impedendone la libera determinazione con una condotta immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica del soggetto passivo.
Cass. pen. n. 20993/2013
Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), è necessario e sufficiente il dolo generico, costituito dalla volontà di porre in essere taluna delle condotte minacciose o moleste descritte nella norma con la consapevolezza della sua idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa norma, senza che ciò comporti, peraltro, la necessità di una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca alla lesione dell’interesse protetto.
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Il delitto di atti persecutori è reato abituale di evento, per la cui sussistenza, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
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In tema di atti persecutori, quali previsti dall’art. 612 bis c.p., premesso che ciascuna delle condotte indicate nella norma incriminatrice è idonea a rendere configurabile il reato, devesi, in particolare, ritenere, con riguardo all’ipotesi che essa consista nella costrizione della persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita, che ciò si verifica ogni qual volta si sia in presenza di un mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, quale può riconoscersi, ad esempio, nell’avvertita necessità, da parte della vittima, di utilizzare per i propri spostamenti percorsi diversi da quelli abituali, ovvero di modificare gli orari per lo svolgimento di determinate attività, come pure di cessarle del tutto, ovvero ancora di staccare gli apparecchi telefonici nelle ore notturne.
Cass. pen. n. 10388/2013
Si configura il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nella ipotesi in cui, pur essendosi la condotta persecutoria instaurata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, la reiterazione di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.
Cass. pen. n. 29872/2011
Il delitto di atti persecutori cosiddetto "stalking" (art. 612 bis c.p.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.
Cass. pen. n. 20895/2011
Integra il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre.
Cass. pen. n. 16864/2011
Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.
Cass. pen. n. 10221/2011
Non integra il delitto di calunnia la persona offesa del reato di atti persecutori che, non avendo presentato la querela, nel sollecitare l'ammonimento dell'autore del reato ai sensi dell'art. 8 L. n. 38 del 2009 renda dichiarazioni eventualmente non veritiere a suo carico, atteso che in tal caso non si determina il pericolo di instaurazione di un procedimento penale non gravando sull'autorità di polizia che riceve tali dichiarazioni l'obbligo di trasmetterle a quella giudiziaria.
Cass. pen. n. 9117/2011
Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale. (In applicazione del principio la Corte ha attribuito la competenza del reato in oggetto, posto inizialmente in essere quando il soggetto attivo era ancora minorenne e proseguito una volta diventato questi maggiorenne, al giudice ordinario).
Cass. pen. n. 8832/2011
Un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad integrare l'evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.
Cass. pen. n. 32404/2010
Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio "facebook"), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima.
Cass. pen. n. 17698/2010
Il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo.
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La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Fattispecie relativa a provvedimento "de libertate").
Cass. pen. n. 11945/2010
Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell'indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti mandandole dei baci, nell'invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell'indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi.
Cass. pen. n. 6417/2010
Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.