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Diritto penale -

Aspetti penalistici del mobbing familiare

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2021
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą Telematica Pegaso
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il tema del mio lavoro è il mobbing coniugale, quello cioè che si concretizza all’interno di una famiglia, tra due ex coniugi. Con la fine di una storia i progetti per il futuro vengono rimpiazzati dalla necessità di doversi “rimettere in gioco”, come singoli e come genitori. Allo stesso modo, all’amore che prima univa la coppia, adesso si sostituiscono sentimenti di rabbia, delusione, frustrazione e spesso rancore nei confronti dell’ex coniuge, a cui si dà la colpa della separazione. È questo il momento più preoccupante. Quando il coniuge - che “subisce” la scelta dell’ex - inizia a covare risentimenti sancisce, a volte inconsciamente, l’inizio di una vera e propria guerra nei confronti dell’altro coniuge. È in un simile contesto che vengono attuate condotte riconducibili al mobbing o allo stalking. Con la parola mobbing si intende una forma di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte di colleghi e superiori. Quindi, il termine mobbing viene comunemente utilizzato per indicare l’azione di una folla antagonista nei confronti di un singolo soggetto. Agli inizi degli anni ’70, lo zoologo ed etologo austriaco Konrad Lorenz, utilizzò per la prima volta il termine “mobbing” associandolo al mondo della etologia. In questo contesto il mobbing indicava il comportamento di alcuni volatili che circondavano ed assalivano un proprio simile, con l’unico scopo di estrometterlo dal gruppo o dal nido.
La svolta decisiva si ebbe nel 1984, quando gli psicologi del lavoro, Leymann e Gustavsson usarono il termine “mobbing” per indicare la condotta ostile - prolungata nel tempo e subita dal dipendente - nell’ambiente di lavoro, da parte del datore di lavoro o di un superiore gerarchico. Grazie ai due, il mobbing per la prima volta riceveva una chiara definizione come “strategia di persecuzione psicologica” protratta nel tempo, con lo scopo di ottenere una mortificazione morale della vittima. Il mobbing non può restare relegato al solo ambito lavorativo, ma deve estendersi a qualsiasi gruppo di uomini in cui vengono messe in atto condotte persecutorie. Si può parlare, quindi, anche di mobbing coniugale. I protagonisti del mobbing sono tre: il mobber in qualità di soggetto attivo, il mobbizzato che riveste il ruolo di vittima/soggetto passivo e, infine, lo spettatore che assiste alle condotte ostili e può scegliere se interromperle o assecondare l’azione del mobber.
Oggi è possibile parlare di mobbing familiare grazie ad una sentenza della Corte di Appello di Torino (21 febbraio 2000, n. 341) che riconosce maggiore tutela al coniuge più debole, grazie ad un addebito di responsabilità per il coniuge che usa violenza morale. Dalla sentenza, infatti, emergono tutti i caratteri che per anni hanno contraddistinto il mobbing nell’ambiente di lavoro, come i comportamenti vessatori, la ripetitività e la prosecuzione nel tempo. La sentenza n. 341 della Corte di Appello di Torino, fu la prima a sancire la possibilità di un mobbing anche in famiglia, coniandone appunto il termine. Al fine di contrastare la tendenza a disconoscere il mobbing familiare - identificandolo con una banale crisi di coppia passeggera - gli esperti prendono in prestito dal mondo del lavoro i parametri di prova del mobbing individuati, dapprima con sentenza del T.A.R Campania (Napoli Sez. II 20/04/2009 n.2036), poi ribaditi dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 10037 del 2015. Affinché si possa parlare di mobbing coniugale, quindi, anche le condotte del partner devono essere reiterate nel tempo, provocare un danno psico-fisico alla vittima mobbizzata, supporre un nesso causale tra la condotta persecutoria ed il danno cagionato alla vittima, infine, devono essere contraddistinte dalla intenzionalità del coniuge mobber, che ha studiato e progettato tutti gli attentati psicologici. Solo la contemporanea presenza di questi 4 parametri ci permetterà di evitare di cadere nell’errore di definire “mobbing coniugale” ogni caso di conflittualità personale tra i coniugi.
Ad oggi manca una organica disciplina legislativa per il fenomeno del mobbing; la relativa condotta quindi risulta punibile se e quando possa essere fatta rientrare nello schema normativo dei singoli reati che possono “coprire” tutti quei comportamenti definiti come mobbing. Le possibili tipologie di tutela della vittima del mobbing prevedono il ricorso alla disciplina del reato di stalking ex art. 612 bis del c.p. ed alla disciplina del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 del c.p.. Ma, più in generale, la fattispecie di mobbing può ricondursi anche a reati di violenza privata (art. 610 del c.p.), lesioni personali (art. 582 del c.p.), morte o lesione come conseguenza di altro delitto (art. 586 del c.p.), istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 del c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis del c.p.), molestia o disturbo alla persona (art. 660 del c.p.), ed infine violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 del c.p.).

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