Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE
Diritto penale -

Atti persecutori - Prospettive e limiti

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Napoli - Federico II
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Obiettivo della mia indagine è quello di analizzare il delitto di atti persecutori, oggi conosciuto anche come reato di stalking, introdotto nel nostro ordinamento penalistico nel 2009. Il termine stalking trae origine dall'inglese "to stalk", letteralmente "fare la posta, braccare, pedinare". Esso, dunque, indica la condotta di soggetti che, ossessionati da una diversa persona, in alcuni casi una persona nota all'opinione pubblica, in altri un soggetto con cui hanno intrattenuto un rapporto o una relazione affettiva, cominciano a perseguitarla in maniera costante e ossessiva. La relativa condotta, che secondo alcuni studi psichiatrici darebbe luogo ad una vera e propria sindrome, può dunque colpire anche vittime "comuni", cioè non necessariamente celebrità o comunque persone note, e finanche soggetti con i quali lo stalker non ha in passato avuto alcun rapporto, né di parentela né affettivo.
La caratteristica di tale fattispecie delittuosa è data dall'assenza di atti persecutori "puri", ossia dall'assenza di una violenza fisica sulla vittima: «da qui le difficoltà e le acrobazie ermeneutiche, prima della novella, nel sussumere sotto le fattispecie incriminatici preesistenti le condotte di stalking».
Per tale ragione, dottrina e giurisprudenza si erano impegnate in un'ampia attività interpretativa per dare rilevanza penale al fenomeno.
Prima dell'entrata in vigore della riforma del 2009, nell'ordinamento giuridico italiano le condotte di stalking sono state fondamentalmente ricondotte, sempre che ne ricorressero gli estremi, al delitto di violenza privata di cui all'art. 610 del c.p. o, più frequentemente, alla contravvenzione di molestia o disturbo alle persone prevista dall'art. 660 del c.p., fermo restando che potevano comunque essere integrate altre fattispecie quali la minaccia, le percosse, le lesioni, il danneggiamento e la violenza sessuale.
Tuttavia, il ricorso a tali due fattispecie non era affatto appagante: la violenza privata è anzitutto un delitto a forma vincolata, per la cui perfezione è richiesta la realizzazione di violenza o minaccia da parte dell'autore e il conseguente comportamento della vittima, costretta a fare, tollerare od omettere qualche cosa; lo stalking, invece, «non presuppone normalmente un diretto comportamento da parte della vittima come conseguenza delle molestie dell'autore, e le molestie non necessariamente sfociano in violenza e minaccia, anzi normalmente si esprimono in maniera più subdola con condotte in sé assolutamente lecite e non violente».
La riconduzione della fattispecie di atti persecutori alla fattispecie di violenza privata e a quella di molestia sembrò da subito essere una forzatura dal momento che queste erano chiamate a tutelare beni giuridici differenti, in quanto l’art 610 c.p. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, e l’art. 612 bis del c.p. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica ed in definitiva della persona nel suo insieme (dando ovviamente maggiore importanza alla vittima che alla collettività) ed, infinite, l’art 660 c.p. è chiamato a tutelare l’ordine pubblico, da intendersi nel senso di pubblica tranquillità.
Per tale ragione il legislatore, nel 2009, ha introdotto l'art. 612 bis c.p.
La collocazione sistematica del delitto di atti persecutori all’interno del libro II, Titolo XII (Dei delitti contro la persona), Capo III (Delitti contro la libertà individuale), Sezione III (Dei delitti contro la libertà morale) secondo autorevole dottrina farebbe emergere come l’articolo 612 bis miri a tutelare in primo luogo la libertà morale dell’individuo. Quest’ultima è da intendere come «libertà di autodeterminazione, facoltà dell’individuo di determinarsi in maniera spontanea, in base a processi motivazionali autonomi, senza condizioni esterne che, per il susseguirsi rapido, martellante ed emotivamente destabilizzante, possono incidere sullo stato psichico della medesima. Perché si configuri il reato è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima».

Indice (COMPLETO)Apri

Tesi (ESTRATTO)Apri

Acquista questa tesi
Inserisci il tuo indirizzo email: