Cassazione penale Sez. V sentenza n. 17082 del 23 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori, il termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide alternativamente con "l'evento di danno" consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con "l'evento di pericolo" consistente nel fondato timore per l'incolumitą propria o di un prossimo congiunto.

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