(massima n. 1)
In materia di atti persecutori, ai fini della configurabilitā del delitto previsto dall'art. 612-bis c.p., č sufficiente che si verifichino anche solo due episodi di minacce, molestie o lesioni, purché idonei a ingenerare uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, non essendo necessaria una prolungata sequenza temporale delle condotte.