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Stalking: la remissione della querela estingue il reato se la minaccia non č grave

Stalking: la remissione della querela estingue il reato se la minaccia non č grave
La remissione della querela da parte dell’ex moglie nel corso di un processo per stalking estingue il reato se la minaccia non è considerata grave.
La vicenda riguardava un uomo che, dopo essere stato querelato dall’ex moglie, era stato condannato sia in primo grado che in appello per atti persecutori, ex art. 612 bis c.p.
L'imputato, in entrambi i giudizi di merito, aveva sostenuto che non era sua intenzione perseguitare la moglie, ma solamente rivendicare la sua abitazione ed impedire che la figlia frequentasse il nuovo compagno della donna. La difesa faceva notare che, di fatto, l’ex moglie non aveva modificato le sue abitudini di vita e che, successivamente, vi era stata la remissione della querela da parte sua, pertanto il comportamento dell’uomo non doveva essere percepito come grave.
La Corte d'Appello, però, a fronte delle reiterate condotte attraverso cui l’uomo aveva inviato all’ex moglie messaggi telefonici minacciosi volti a spaventarla, aveva considerato ininfluente la marcia indietro della donna, sostenendo che la remissione della querela non fosse idonea ad estinguere il reato, poiché ricorrevano minacce reiterate.
I giudici avevano affermato che, secondo la legge, per la revocabilità o meno della querela non sia rilevante il carattere della gravità, ma piuttosto la ripetizione della condotta volta a spaventare la vittima.
Inoltre, per i giudici di secondo grado, il cambiamento delle abitudini di vita, pur potendo configurare un sintomo derivante dalla condotta di stalking, non rappresentava un suo requisito essenziale.
La Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 5092/2020, accogliendo il ricorso dell’uomo. Secondo la Suprema Corte, è errato considerare irrilevante il fatto che la donna non avesse cambiato le proprie abitudini di vita, in quanto l'articolo 612 bis c.p. considera tale condizione come necessaria per la configurabilità degli atti persecutori.
Per quanto riguarda, invece, gli effetti della remissione della querela, la Cassazione precisa che, anche se nel caso di stalking non trova effetto la modifica introdotta dal D. Lgs. 36/2018, che ha sancito la procedibilità a querela e non più d’ufficio in caso di minaccia grave (art. 612, comma 2, c.p.), se le minacce non sono gravi, come nel caso in esame, la rinuncia alla querela ha l'effetto di estinguere il reato.
Pertanto, la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando il giudizio ai giudici di merito.


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