Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27505 del 5 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, per la cui integrazione, secondo consolidato canone ermeneutico, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia descritte nella norma con la consapevolezza della loro idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa, senza che sia necessaria una rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero la coscienza dello scopo che si vuole ottenere, "essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca alla lesione dell'interesse protetto". Non occorre, dunque, il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale. Quindi, è irrilevante il motivo della condotta posta in essere, anche a voler ritenere che il movente del A.A. fosse quello, indicato dalla ordinanza impugnata, di ottenere la restituzione del prezzo del pesce consegnato alla persona offesa per la vendita, in quanto esso resta al di fuori del fuoco del dolo di atti persecutori, integrando un fine ulteriore rispetto al dolo generico del delitto, finalità che non annulla, né sostituisce, né neutralizza la coscienza e volontà della idoneità della condotta a generare uno degli eventi tipici della fattispecie.

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