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Integra il reato di stalking impedire ai proprietari di entrare nel proprio garage

Integra il reato di stalking impedire ai proprietari di entrare nel proprio garage
È colpevole del reato di atti persecutori, cosiddetto "stalking", chi, con la propria auto, si pone di fronte al garage di terzi impedendo loro l’ingresso.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1551/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla configurabilità del reato di atti persecutori, meglio conosciuto come "stalking", analizzando la sua possibile configurazione anche al di fuori di un contesto affettivo o relazionale.

La vicenda giudiziaria ha, infatti, visto protagonista un uomo che, di fronte ad una famiglia intenta ad entrare nel proprio garage con la propria auto, impediva loro di farlo parcheggiandovi davanti il suo veicolo e rifiutandosi di spostarlo anche di fronte alle reiterate richieste in tale senso, nonché rivolgendo loro insulti e minacce. In seguito a tale episodio, come confermato dalla psicologa chiamata in qualità di consulente tecnico, la famiglia in questione era stata vittima di uno stato di ansia causato anche dal fatto che, dopo quanto accaduto, era stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, dovendo accedere al proprio garage dal retro.

La Corte d’Appello confermava la condanna dell’uomo alla pena di un anno di reclusione per i reati di violenza privata, di cui all’art. 610 del c.p., e atti persecutori, di cui all’art. 612 bis del c.p., già emessa in primo grado.
Avverso la suddetta pronuncia veniva proposto ricorso in Cassazione con cui si eccepiva l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, oltre ad un vizio di motivazione in ordine alla credibilità delle parti lese, con particolare riguardo alla psicologa che aveva visitato il bambino ed era stata sentita come testimone della pubblica accusa.

Il delitto di atti persecutori si perfeziona in presenza di una connessione causale tra la reiterata condotta dell’agente e uno dei tre eventi alternativi tipizzati dall’art. 612 bis del c.p., ossia: il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona ad essa affettivamente legata; la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Detti elementi sono stati via via ulteriormente precisati dalla Corte di Cassazione secondo cui la fattispecie in esame si può consumare anche al di fuori di un contesto relazionale-affettivo, nonché in presenza di anche due sole condotte tipiche (cfr. Cass. Pen., n. 6417/2010).
Anche alla luce di tali precisazioni, la Suprema Corte, giudicando il caso di specie, ha confermato la condanna per il reato di stalking a carico dell’imputato.

A parere degli Ermellini, infatti, ricorre nel caso di specie il reato di cui all’art. 612 bis del c.p. in quanto la famiglia, in seguito alla condotta tenuta dall’imputato, è stata vittima di uno stato di ansia, tanto da essere costretta a modificare le proprie abitudini quotidiane, confermando, peraltro, che l'imputato si era rifiutato di spostare il veicolo anche a fronte di reiterate richieste in tal senso, con l'aggravante, quindi, di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di condotte persecutorie.
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno, inoltre, evidenziato come con le critiche proposte il ricorrente non abbia censurato uno dei vizi indicati dall’art. 606 del c.p.p., quali una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma abbia lamentato, invece, l’erroneità della decisione impugnata ritenendola fondata su valutazioni sbagliate in relazione al quadro probatorio, mentre il vaglio di legittimità può riguardare soltanto il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione.


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