Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29872 del 26 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di atti persecutori cosiddetto "stalking" (art. 612 bis c.p.) č un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali č idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non č essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumitā.

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