Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31178 del 15 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e quello di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" nell'accezione più ristretta. Ciò implica che il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile esclusivamente quando le condotte criminose siano compiute durante la convivenza o in costanza di separazione tra coniugi. Nel caso di rapporti more uxorio cessati, le condotte vessatorie integrate dopo la cessazione della convivenza configurano invece il reato di atti persecutori, non potendosi considerare l'ex convivente come "persona della famiglia" ai fini dell'art. 572 cod. pen.

(massima n. 2)

Poiché il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 c.p. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma 2 c.p., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa.

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