Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9663 del 16 febbraio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą, nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, del reato di maltrattamenti in famiglia - e non, invece, dell'ipotesi aggravata di atti persecutori - i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione pił ristretta, presupponente una comunitą connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietą ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua.

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