Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3875 del 13 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'invio reiterato di messaggi affettuosi e non esplicitamente minatori può configurare il reato di stalking se il destinatario, non legato sentimentalmente a chi li invia, vive un perdurante stato di ansia o modifica le proprie abitudini di vita. Anche condotte di persistente corteggiamento, con riferimenti sessuali e senza minacce, possono integrare il delitto di atti persecutori, specialmente se destinate a persona già legata sentimentalmente ad altra.

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