(massima n. 1)
L'invio reiterato di messaggi affettuosi e non esplicitamente minatori può configurare il reato di stalking se il destinatario, non legato sentimentalmente a chi li invia, vive un perdurante stato di ansia o modifica le proprie abitudini di vita. Anche condotte di persistente corteggiamento, con riferimenti sessuali e senza minacce, possono integrare il delitto di atti persecutori, specialmente se destinate a persona già legata sentimentalmente ad altra.