Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18348 del 5 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata, in particolare quelle che coinvolgono utilizzatori degli appartamenti delle persone offese fino a dissuaderli dal continuare nel loro rapporto locatizio, determinando stati d'ansia e timore gravi e significativi impatti nella sfera psicologica e patrimoniale delle vittime.

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