Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8832 del 7 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Un grave e perdurante stato di turbamento emotivo č idoneo ad integrare l'evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza č sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenitā e dell'equilibrio psicologico della vittima.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.