Il bene giuridico oggetto di tutela è la
libertà morale, e dunque la libertà psichica, contro ogni turbativa determinata anche semplicemente da attività di disturbo e molestia.
Per
minaccia va intesa la prospettazione di un danno ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante.
Per
danno si intende la lesione o la messa in pericolo di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto passivo; l'
ingiustizia è da riferirsi ai danni
contra ius, oggettivamente illeciti.
Trattasi di
reato di pericolo, dato che la sua configurabilità non è richiesta l'effettiva incussione di timore in danno alla vittima, essendo sufficiente che il male prospettato sia idoneo ad incutere timore.
Viene richiesto il
dolo generico, ovvero la volontà di minacciare ad altri un danno ingiusto, con la coscienza di che la minaccia sia percepita dal soggetto passivo e che il danno sia ingiusto.
Per quanto riguarda la differenza con il delitto di
violenza privata (art.
610), essa consiste nelle diversa struttura della minaccia: generica ed incondizionata nel delitto in esame, condizionata al mancato compimento di una determinata condotta nel delitto di violenza privata.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi, volontariamente,
annunci ad un’altra persona un
futuro male ingiusto, ledendone la libertà psichica.
Si tratta di un
delitto volto a tutelare la
libertà morale, sotto il profilo della libertà da comportamenti altrui che siano in grado di ledere lo stato di tranquillità psichica di una persona.
Tuttavia, all’interno dei delitti contro la libertà morale, la minaccia svolge una
duplice funzione, essendo configurabile sia come fattispecie autonoma che come fattispecie sussidiaria. Essa, infatti, svolge, in primo luogo, la funzione di
fattispecie autonoma, incriminando, non la minaccia-mezzo, finalizzata ad un altrui comportamento, come avviene, invece, nei reati di cui agli articoli
610 e
611 del c.p., bensì la
minaccia-fine, ossia la violenza psichica in sé e per sé considerata. Al contempo, però, essa svolge anche la funzione di
fattispecie sussidiaria, rispetto agli stessi reati di cui ai citati articoli
610 e
611 del c.p.
È un reato a
forma libera, in quanto la
condotta tipica può consistere in qualsiasi atto con cui l’agente
annunci ad un altro soggetto un
futuro male ingiusto. Sono, quindi,
indifferenti le
modalità con le quali la condotta criminosa venga posta in essere, purché siano
idonee ad
intimidire la persona a cui siano rivolte, ossia ad esercitare una
restrizione dell’altrui
libertà psichica. Tale idoneità deve essere giudicata
in concreto, facendo riferimento sia alle circostanze del caso, sia alle particolari condizioni psicologiche del soggetto passivo.
Per essere idonea a realizzare un
effetto intimidatorio, la minaccia posta in essere dall’agente deve, pertanto, essere, innanzitutto,
seria, ossia ragionevolmente verosimile per il soggetto passivo. Ciò significa, quindi, che la minaccia assurda o fantasiosa può essere idonea ad integrare il delitto in esame soltanto qualora sia rivolta ad una persona che, a causa del basso livello intellettuale o culturale, possa concretamente subirne degli effetti intimidatori.
La minaccia deve, poi, essere
percepita o, quantomeno,
percepibile da parte del soggetto a cui sia rivolta. A tal fine non è necessaria la presenza del soggetto passivo, essendo sufficiente che la minaccia pervenga o sia in grado di pervenire alla sua conoscenza.
In ogni caso, la condotta dell’agente deve consistere nella
minaccia di un
danno determinato ed
ingiusto, ossia di un’offesa ad un
interesse legittimo proprio del soggetto passivo o di un’altra persona, la quale, però, sia anche
idonea a far sorgere il
timore dell’avverarsi di un
pericolo.
Non integrerebbe, quindi, il reato in esame, la minaccia di far realizzare un proprio diritto, considerato che, in tal caso, la minaccia, essendo motivata da una causa legittima, non potrebbe dirsi ingiusta. Tuttavia, anche in un caso di questo tipo, la minaccia potrebbe risultare ingiusta in relazione alle modalità con cui venga concretamente posta in essere dall’agente.
L’
oggetto materiale del reato è costituito dalla
persona determinata a cui si rivolga la condotta criminosa, la quale deve essere una
persona fisica capace di
percepire l’
effetto della
minaccia rivoltale dall’agente. Non può, quindi, trattarsi di una persona incapace di intendere e di volere, né di una persona indeterminata del pubblico, né, ancora, di una collettività di persone.
Qualora ad essere minacciate siano più persone determinate, si ha un
concorso di reati.
L’
evento tipico del reato in esame coincide con il suo
momento consumativo, ed è rappresentato dalla
conoscenza della
minaccia da parte del minacciato. Qualora, infatti, esso non fosse a conoscenza della minaccia indirizzatagli dall’agente, non sarebbe possibile la realizzazione dell'effetto intimidativo.
Nonostante ciò, per la
perfezione del reato
non è necessaria l’
effettiva intimidazione del soggetto passivo, essendo
sufficiente la
conoscenza, da parte sua, della minaccia.
In base alle circostanze del caso concreto è possibile configurare un
tentativo di minaccia. Si pensi, ad esempio, all’invio di una lettera minatoria, la quale, però, venga intercettata prima di essere recapitata al destinatario.
Ai fini dell’integrazione del delitto in esame è sufficiente che, in capo all’agente, sia configurabile il
dolo generico, quale coscienza e volontà di minacciare un’altra persona di un male ingiusto.
Ai sensi del comma 2, il delitto in esame risulta
aggravato qualora la minaccia sia
grave, ossia nel caso in cui l’agente minacci un danno che risulti essere grave, in relazione alle circostanze del caso concreto e alle condizioni del soggetto a cui la minaccia stessa sia rivolta.
Il reato di minaccia risulta, altresì,
aggravato, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’art.
339 c.p., ossia nel caso in cui, ad esempio, la minaccia sia posta in essere con l’uso di
armi o di scritti anonimi. In tali casi, peraltro, ai sensi del comma 3 dell’art.
612 c.p., il reato di minaccia è procedibile d’
ufficio.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA