(massima n. 1)
La condotta consistente nel fare ossessive e ripetute chiamate telefoniche, condite da frasi offensive e ingiuriose, aventi ad oggetto la richiesta delle somme dovute a titolo di sostentamento cosģ come determinate nel corso del giudizio di separazione coniugale nei confronti dell'ex coniuge, in quanto idonea ad ingenerare in quest'ultimo un perdurante e grave stato di paura per la propria incolumitą, costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita (in particolare, nel caso in esame, a non uscire di casa da solo e a non recarsi a prendere la figlia a scuola), integra il reato di atti persecutori ex art. 612-bis, c.p.