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Viene ammessa al gratuito patrocino, a prescindere dalle variazioni reddituali, la persona offesa da reati che puniscono lo sfruttamento e l’abuso sessuale

Viene ammessa al gratuito patrocino, a prescindere dalle variazioni reddituali, la persona offesa da reati che puniscono lo sfruttamento e l’abuso sessuale
Chi sia ammesso al gratuito patrocinio in qualità di persona offesa da determinati reati non è tenuto a comunicare eventuali variazioni di reddito, poiché per le vittime di tali delitti l’accesso all’assistenza legale avviene a titolo gratuito.
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12191/2020, si è pronunciata in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, chiedendosi, in particolare, se la persona che vi sia ammessa in quanto persona offesa da uno dei reati indicati dall’art. 76, comma 4-ter, del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), sia tenuta a comunicare le eventuali variazioni di reddito con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 79 del medesimo Testo Unico.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini nasceva dalla vicenda giudiziaria che aveva visto come protagonista una giovane, la quale, nel corso del giudizio di fronte alla Corte d’Appello, si era vista revocare la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante vi fosse stata ammessa in qualità di persona offesa dal reato di prostituzione minorile, ex art. 600 bis del c.p., il quale figura tra le fattispecie per cui l’art. 76, comma 4-ter, del Testo Unico in materia di spese di giustizia, prevede l’ammissione a tale beneficio anche in deroga ai relativi limiti di reddito. Secondo i giudici di merito, infatti, dal sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria era emerso che, nel 2018, la ragazza e la sua famiglia avevano percepito redditi ai fini Irpef eccedenti il limite previsto ex lege per l’ammissione al suddetto beneficio.

Di fronte a tale decisione, l’interessata ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo la violazione degli articoli 76 e 112 del Testo Unico in materia di spese di giustizia. Secondo la ricorrente, infatti, la Corte d’Appello aveva omesso di considerare il fatto che il caso di specie, riguardando un’ipotesi di prostituzione minorile, di cui al comma 2 dell’art. 600 bis del c.p., rientrasse tra le ipotesi per cui il comma 4-ter dell'art. 76 del Testo Unico in materia di spese di giustizia prevede che la persona offesa possa essere ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai relativi limiti di reddito.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Come preliminarmente evidenziato dagli Ermellini, il comma 4-ter dell’art. 76 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, come sostituito a seguito della L. n. 172/2012, stabilisce che “La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”, ratificando e rendendo, così, esecutiva nel nostro ordinamento la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. Tale Convenzione, infatti, all’art. 31, dispone che sia assicurato alle vittime di tali delitti l’accesso all’assistenza legale a titolo gratuito, qualora possano ricoprire il ruolo di parte all’interno del relativo procedimento penale.

Alla luce di ciò, i giudici di legittimità non hanno potuto non richiamare la loro precedente sentenza n. 13497/2017, nella quale avevano stabilito che, nell’ambito di un giudizio penale per uno dei reati indicati dal comma 4-ter dell’art. 76 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avanzata dalla persona offesa, non necessitasse di alcuna allegazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito normalmente richieste. In tale precedente pronuncia gli Ermellini avevano, peraltro, evidenziato come la finalità di detta previsione di legge non potesse che essere quella di rimuovere ogni possibile ostacolo (anche economico) che possa disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio”, nonché come “in mancanza di una espressa disposizione legislativa, il giudice non potrebbe negare l’ammissione al beneficio solo sulla base della mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dell’art. 76 cit., dato che il comma 4-ter non individua massimi reddituali idonei ad escludere il diritto in argomento; sicché la produzione di tale attestato sarebbe del tutto superflua e la sua mancanza inidonea a fondare una pronuncia di rigetto”.

Posti tali principi, la Cassazione, conformandosi a quanto eccepito dalla ricorrente, ha rilevato come la Corte d’Appello avesse effettivamente violato la legge, in quanto, costituendo l’art. 76, comma 4-ter, del Testo Unico in materia di spese di giustizia una deroga alle previsioni che pongono dei limiti reddituali all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risultava inapplicabile, al caso di specie, la causa di inammissibilità della relativa istanza per mancanza della dichiarazione richiesta, negli altri casi, dall’art. 79 della medesima norma.

Su tali premesse la Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha affermato il principio di diritto per cui “una volta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dall’art. 76 comma 4-ter D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non è tenuto ad adempiere all’obbligo di cui all’art. 79 comma 1 lett. d) stesso D.P.R. 115 del 2002”.


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