(massima n. 1)
L'aggravante del fatto commesso in presenza o in danno di un minore di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies cod. pen. non č applicabile al reato di atti persecutori, sia in quanto prevista solo per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumitā personale e contro la libertā personale, tra i quali non rientra il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., sia per l'esistenza della specifica circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 612-bis, comma terzo, cod. pen., che richiede non giā la sola presenza, ma che la condotta sia rivolta a danno del minore.