Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8919 del 16 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneitą del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

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