Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Lo stalking in condominio

Lo stalking in condominio
Lo "stalking condominiale" è entrato a pieno titolo nelle aule di tribunale e garantisce tutela a chi è molestato da un altro condomino.
L’art. 612 bis, introdotto nel 2009, punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Partendo da questo assunto, la Corte di Cassazione ha dato vita ad ulteriore ipotesi delittuosa, il cosiddetto reato di stalking condominiale, che punisce l’autore di comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé stessi o per i propri familiari, tale da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita. Questo va incontro all’esigenza di prestare tutela ad una serie di situazioni pregiudizievoli che si realizzano nei rapporti di vicinato in condominio generalmente culmine di lunghe storie di incomprensioni e dissapori.

Con pronuncia numero 20895 del 25 maggio 2011 la Cassazione ha definitivamente esteso l'ambito di operatività dell'art. 612 bis c.p. al contesto condominiale.
In questo caso alcune donne di un condominio, non aventi alcun legame tra di esse, denunciano un uomo per aver posto in essere una serie di atti molesti nei loro confronti, consistenti in pedinamenti, minacce di morte e insulti di vario tipo.
La Corte, così, ricerca una soluzione per incasellare la fattispecie concreta nell'articolo 612 bis c.p., sostenendo che la norma può coprire tutte le condotte idonee a cagionare nella vittima un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Il reato è consumato anche se non vengono compiuti veri e propri atti persecutori nei confronti del soggetto, infatti, risulta sufficiente che abbia subito gli effetti negativi della condotta indicati nella norma incriminatrice.
Nella pronuncia si sostiene che è “ineludibile l'implicazione che l'offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere”. E che “se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all'evidenza turbamento in entrambe”.

Quindi, la persona offesa è stata identificata nel genere femminile tutto e l'imputato è stato condannato per il reato di stalking verso i residenti nel condominio dal momento che il suo comportamento ha generato paura e ansia generalizzata.

Ad oggi, la fattispecie è ormai frequentemente utilizzata in ogni caso in cui un soggetto adotta nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante, provocando il perdurante stato di ansia delle vittime e costringendole a modificare le proprie abitudini di vita.

Un ulteriore sentenza, la n. 35046 del 2021, si sofferma sulla natura del reato identificata in quella abituale e di danno, poiché gli atti descritti nella fattispecie devono essere necessariamente ripetuti e inseriti come segmenti nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, risultato della condotta persecutoria nel suo complesso. La reiterazione degli atti comporta un progressivo accumulo del disagio nella vittima, fino a degenerare in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell'art. 612 bis c.p.

In definitiva, l’interpretazione estensiva del reato di atti persecutori ad opera della Corte consente di utilizzarlo, quale efficace strumento di tutela, in tutte quelle situazioni condominiali in cui viene arrecato turbamento alla tranquillità domestica altrui, con conseguente alterazione del proprio modus vivendi.
Interessante, poi, la decisione di ricomprendere tra i comportamenti idonei ad integrare la fattispecie delittuosa anche i rumori molesti cagionati dai vicini, se reiterati in maniera continua e tali da integrare l’elemento soggettivo di reato, il dolo generico.

Circa le misure comminate per il compimento del reato, la Cassazione sostiene l’impossibilità di disporre l'obbligo di non avvicinarsi alla vittima, dal momento che si impedirebbe all’indagato l’accesso alla propria casa. Peraltro, la penale responsabilità dell'imputato può essere affermata anche solo a seguito delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, una volta verificata la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità del suo racconto.
In ogni caso, si richiede venga dimostrata non solo la condotta perpetrata, ma anche il turbamento psicologico che questa ha ingenerato nella vittima, caratterizzato da stato di ansia e di paura grave, tale da cagionare un'alterazione delle proprie abitudini di vita.
La Cassazione n. 24590 del 2021 si è, infine, soffermata sul tema della prescrizione del reato di stalking, affermando che il termine deve decorrere, essendo un reato abituale, dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, ovvero dal momento in cui è cessata l'abitualità del comportamento.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.