Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7215 del 12 dicembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Per integrare l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen. non č necessario che l'agente sia stato mosso dal preordinato fine di "stalkerizzare" la persona offesa, atteso che nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo č integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontą di porre in essere pił condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneitą a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e nell'abitualitą del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicitą normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione.

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