(massima n. 1)
In tema di atti persecutori, che è delitto a eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, la decisione che individui la verificazione di un evento, ulteriore e distinto nell'ambito della norma incriminatrice, idoneo a configurare il medesimo fatto di reato purché ciò non incida sul giudizio di disvalore complessivo della condotta. (Fattispecie in cui la contestazione riguardava l'evento dello stato di ansia e di paura, mentre la sentenza anche quello della percezione da parte della vittima di un fondato timore per l'incolumità propria e del compagno).