(massima n. 1)
Il dolo nel delitto di cui all'art. 612 bis, c.p., non richiede altro che la coscienza e volontą di porre in essere condotte dotate di oggettiva idoneitą persecutoria, in ragione del concreto svolgersi delle condotte stesse. Il dolo generico, inteso quale coscienza e volontą del soggetto agente di porre in essere la condotta illecita, deve essere separato dal movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale, ossia dalla ragione che ha spinto l'autore del reato ad agire, ragione costituente l'antecedente psichico della condotta, in quanto tale del tutto estranea alla struttura dell'illecito penale.