(massima n. 1)
Il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. può essere integrato dalla pubblicazione reiterata di contenuti minatori o molesti su un profilo di un social network, anche se la persona offesa non è direttamente destinataria dei contenuti stessi, purché l'autore agisca nella ragionevole convinzione che la vittima venga informata, configurando così il dolo generico richiesto dal reato. L'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori è integrato dal dolo generico, che richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, avendo consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, senza necessità di preordinazione delle condotte. Nel contesto del delitto di atti persecutori, la consapevolezza dell'agente che i propri messaggi molesti pubblicati su un profilo social siano conoscibili dalla vittima, anche tramite altri soggetti legati da un rapporto qualificato di vicinanza, è sufficiente per integrare la fattispecie criminosa, indipendentemente dall'accesso diretto della vittima ai contenuti.