Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11920 del 15 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilitą della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione.

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