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Articolo 572 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Maltrattamenti contro familiari o conviventi

Dispositivo dell'art. 572 Codice Penale

(1)Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia(2) o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi(3).

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.](4)

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni(5).

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato(6).

Note

(1) Sia il testo sia la rubrica dell'articolo sono stati modificati dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172. In precedenza tale disposizione recita: "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."
La cornice edittale è stata da ultimo modificata dall'art. 9 comma 2 lett. a) della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(2) Il concetto di persona della famiglia tradizionalmente veniva circoscritto ai coniugi, consanguinei, affini, adottati e adottanti, ora invece si propende per un'interpretazione estensiva in cui rientrano dunque i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, nonché i domestici, a patto che vi sia convivenza. Si tratta di un requisito importante che comporta quindi l'ammissibilità della fattispecie in esame anche nei confronti del convivente more uxorio.
(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 9 comma 2 lett. b) della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(4) Tale comma è stato prima inserito dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172 e poi abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(5) Si tratta di un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento lesione, evento che non deve però essere voluto, se così fosse infatti il reo risponderebbe di lesioni ex art. 583.
(6) Tale comma è stato inserito dall'art. 9 comma 2 lett. c) della L. 19 luglio 2019 n. 69.

Ratio Legis

Il legislatore ha inteso tutelare l'integrità psico-fisica di persone facenti parte di contesti familiari o para-familiari.

Spiegazione dell'art. 572 Codice Penale

Il capo IV del titolo XI, avente ad oggetto i delitti contro l'assistenza familiare, sono contraddistinti dal fatto che l'offesa viene originata all'interno del gruppo familiare.
Più nello specifico, viene qui salvaguardato il legame giuridico tra persone appartenenti alla stessa famiglia o ad un vincolo ad essa assimilabile.

Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da persone avvinte da un particolare vincolo nei confronti del soggetto passivo.

La norma si fonda infatti sulla centralità che assume lo stabile vincolo affettivo ed umano da proteggere contro fenomeni di sopraffazione. Esso può discendere, oltre che da un rapporto familiare, anche da un rapporto di autorità, derivante dallo svolgimento di una professione, di un'arte ovvero da rapporti di cura e di custodia.

All'interno di tale fattispecie trova penale rilevanza la figura del mobbing, ossia quel comportamento vessatorio e denigratorio atto a assurgere il lavoratore come mero prestatore di energie lavorative, con l'intenzione di indurlo a licenziarsi. Il mobbing, tuttavia, può rientrare nel concetto di maltrattamenti solo nei casi in cui l'ambiente lavorativo abbia natura para-familiare.

Il delitto di maltrattamenti è un reato abituale proprio, caratterizzato cioè da condotte di per sé lecite, ma che assumono carattere illecito in ragione del loro protrarsi. Le condotte possono essere sia commissive che omissive (nel caso sussistano in capo al soggetto agente dei doveri di protezione) dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di infliggere una serie di sofferenze alla vittima.

Il delitto in esame assorbe i reati di ingiuria, percosse e minacce, così come assorbe le lesioni personali lievi o lievissime, quando colpose. Se le lesioni sono invece volontarie, i due reati concorrono. Parimenti non sono assorbite le lesioni gravi o gravissime, e nemmeno la morte (se volontarie). Se, per contro, le lesioni gravi o gravissime o la morte sono conseguenza non voluta dal soggetto agente, si applicano le aggravanti di cui al secondo comma.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi punisce le condotte reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell’integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all’autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.

La norma in esame si inserisce nell’alveo della tutela dei soggetti vulnerabili, termine con cui si fa riferimento a quelle situazioni in cui la vittima non ha altra scelta se non cedere all’abuso. Il legislatore italiano, infatti, in seguito alla ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007 ha accordato una sempre maggiore tutela a tali situazioni.

Proprio in quest’ottica, l’attuale art. 572 del c.p. è il risultato di diversi interventi normativi succedutisi nel tempo, primo tra tutti la riforma attuata con la l. n. 172/2012, la quale, non solo ne ha modificato la rubrica che prima faceva riferimento ai “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, ma ha anche inserito tra i possibili soggetti passivi del reato chiunque conviva con il soggetto agente.
La fattispecie in esame è stata, da ultimo, modificata dalla l. n. 69/2019, cd. Codice Rosso, che, nell’ottica di contrastare il verificarsi di episodi di violenza domestica, ne ha inasprito il quadro sanzionatorio, sia con riferimento alla fattispecie base di cui al comma 1, sia prevedendo, al comma 2, nuove circostanze aggravanti. Con la stessa legge il legislatore ha, altresì, previsto, all'ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato.

La norma in esame, alla luce della clausola di riserva posta in apertura del comma 1, ha carattere sussidiario rispetto al reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina di cui all’art. 571 del c.p.. Rispetto alla condotta punita da quest’ultimo, infatti, quella a cui fa riferimento la norma in esame non persegue un fine di correzione o disciplina, né richiede il verificarsi di un pericolo di malattia nel corpo o nella mente. Inoltre, l’art. 572 del c.p. si riferisce anche ai familiari o conviventi, senza che tra essi ed il soggetto agente sussista necessariamente una relazione autoritaria.

Si tratta di un reato proprio in quanto può essere soggetto attivo soltanto chi sia legato a quello passivo da una relazione di tipo familiare, di convivenza oppure di autorità o affidamento, derivante dallo svolgimento di una professione o di un’arte, nonché da rapporti di cura o custodia.

Il delitto di maltrattamenti è un reato abituale, essendo caratterizzato dal ripetersi nel tempo di vari comportamenti vessatori i quali, considerati singolarmente, potrebbero anche non essere punibili, e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo. La condotta tipica, infatti, consiste in una pluralità di atti reiterati e frequenti, lesivi dell’altrui integrità fisica o, comunque, degradanti fisicamente o psicologicamente del soggetto passivo. Tali atti, inoltre, possono essere sia commissivi, come ad es. minacce, ingiurie e violenze, sia omissivi, come nel caso di privazioni di beni reali essenziali.

Nella prassi sono varie le singole fattispecie che, assieme o per la loro ripetizione nel tempo, possono integrare il reato di maltrattamenti; tuttavia, non tutti i reati possono ritenersi assorbiti nella previsione in esame. Generalmente, si ritengono assorbite nei maltrattamenti ingiurie, percosse, atti persecutori e minacce, oltre alle lesioni personali colpose lievi o lievissime, non, invece, il sequestro di persona.
Per quanto riguarda le lesioni personali gravi o gravissime, nonché la morte del soggetto passivo, se non volute dall’agente comportano l’applicazione delle circostanze aggravanti di cui al comma 3. Se invece esse risultano volute dall’agente o, quantomeno, erano da lui concretamente prevedibili come conseguenza del proprio agire, concorrono con i maltrattamenti.

Per rilevare ai fini della configurazione del delitto di maltrattamenti, inoltre, le condotte tipiche devono aver luogo durante il tempo in cui sussiste con carattere duraturo o, almeno, abituale, una delle relazioni previste dalla norma.

L’evento tipico è dato dalla situazione continuativa di sofferenza fisica o morale per il soggetto passivo, la quale sorge come conseguenza degli atti di maltrattamento da lui subiti. Si ha, dunque, la consumazione del reato nel momento in cui si verifica la situazione di sofferenza continuativa.

Non è configurabile il tentativo, in quanto, non appena si realizzano i reiterati maltrattamenti, il reato è consumato, e, prima di tale momento, i singoli fatti o non sono penalmente rilevanti, come nel caso delle ingiurie, o costituiscono un reato a sé stante, quale ad es. le percosse.
Si possono, però, avere dei maltrattamenti continuati qualora, ultimata la serie di atti che dà luogo al maltrattamento, si realizzi un’altra serie di atti idonei, distinta dalla prima ma dipendente dallo stesso disegno criminoso.

Quanto all’elemento psicologico, ai fini della configurazione del delitto in esame è necessario il dolo generico, inteso come coscienza e volontà nel compimento dei singoli atti con l’intenzione di maltrattare sistematicamente, in modo tale da realizzare una condotta complessiva di persecuzione ed umiliazione. L’agente, tuttavia, non deve perseguire uno scopo di correzione o disciplina, perché, altrimenti, ricorrendone gli estremi, si avrebbe il delitto di cui all’art. 571 del c.p..

Il delitto di maltrattamenti risulta essere aggravato qualora dagli atti di maltrattamento derivi, quale loro conseguenza, una lesione grave o gravissima, oppure la morte del soggetto passivo. La l. n. 69/2019, al comma 2, ha previsto l’applicazione di una circostanza aggravante nel caso in cui i maltrattamenti siano realizzati in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile.

La condanna del genitore per il delitto in esame comporta, inoltre, ai sensi dell’art. 569 del c.p., la perdita della responsabilità genitoriale.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 572 Codice Penale

Cass. pen. n. 11290/2023

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la consistenza dello iato temporale tra le condotte realizzate in danno delle medesime persone offese non rileva al fine di escludere l'abitualità del reato, ma l'interruzione temporale può valere a qualificare le distinte serie di condotte illecite quali reati autonomi, uniti dal vincolo della continuazione.

Cass. pen. n. 28218/2023

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ove parte della condotta sia commessa sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all'art. 572 cod. pen., come modificata in senso peggiorativo dall'art. 4, comma 1, lett. d), legge 1 ottobre 2012, n. 172, trova applicazione la norma sopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l'abitualità del reato.

Cass. pen. n. 809/2022

In tema di maltrattamenti in famiglia, a fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente.

Cass. pen. n. 45400/2022

Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza.

Cass. pen. n. 38336/2022

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di "convivenza", in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell'accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo.

Cass. pen. n. 21087/2022

In tema di maltrattamenti in famiglia, l'estensione dell'arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata.

Cass. pen. n. 21024/2022

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 572, comma secondo, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per le condotte di maltrattamento tenute in presenza del minore e per quelle realizzate in suo danno, venendo in rilievo una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore non manifestamente irragionevole, posto che la "ratio" dell'aggravante è correlata all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti deboli mediante la tutela dell'integrità psicologica e di quella fisica degli stessi, l'una suscettibile di essere compromessa nel caso in cui il minore sia spettatore di violenza in ambito familiare e l'altra ove sia egli stesso vittima di violenza.

Cass. pen. n. 17872/2022

E' configurabile il concorso formale - e non l'assorbimento - tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 cod. pen. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell'aggravante dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen.: in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro.

Cass. pen. n. 19839/2022

E' configurabile il delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. nelle relazioni tra consanguinei, in quanto "persone della famiglia", anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietà, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti.

Cass. pen. n. 19832/2022

n tema di maltrattamenti in famiglia, stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore dopo l'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, perché trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta da tale legge, in luogo di quella, previgente, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.

Cass. pen. n. 10626/2022

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità.

Cass. pen. n. 9663/2022

Ai fini della configurabilità, nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, del reato di maltrattamenti in famiglia - e non, invece, dell'ipotesi aggravata di atti persecutori - i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponente una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua.

Cass. pen. n. 7259/2021

Nei casi di cessazione della convivenza "more uxorio", è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non invece quello di atti persecutori, quando tra i soggetti permanga un vincolo assimilabile a quello familiare, in ragione di una mantenuta consuetudine di vita comune o dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ex art. 337-ter cod. civ..

Cass. pen. n. 8097/2021

In tema di maltrattamenti in famiglia, l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio postula un coefficiente di prevedibilità in concreto di tale evento come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo che possa escludersi - in ossequio al principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale - che la condotta suicidiaria sia stata oggetto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente.

In tema di maltrattamenti in famiglia, sussiste il nesso causale tra la condotta maltrattante e il suicidio della vittima se questo è posto in essere come rimedio alle continue sofferenze psico-fisiche cagionate abitualmente e non ha una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile.

Cass. pen. n. 45095/2021

Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi "more uxorio" ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza.

Cass. pen. n. 43302/2021

Spetta al giudice ordinario la competenza a conoscere del delitto di maltrattamenti in famiglia allorché la condotta criminosa, benché iniziata quando l'imputato era ancora minorenne, sia terminata in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età, trattandosi di una fattispecie di reato unica non suscettibile di frazionamenti.

Cass. pen. n. 39532/2021

Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei componenti di una unione di fatto ai danni dell'altro, quando sia cessata la convivenza e siano conseguentemente venute meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento.

Cass. pen. n. 35591/2021

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., l'esistenza, in una casa di cura e ricovero per anziani, di un generalizzato clima di vessazione e di indifferenza nei confronti dei bisogni primari degli assistiti non esime dalla rigorosa individuazione degli autori delle varie condotte, in quanto il carattere personale della responsabilità penale impedisce che il singolo operatore sanitario, in mancanza di addebiti puntuali che lo riguardano, possa essere chiamato a rispondere, sia pure in forma concorsuale omissiva, del contesto in sé considerato, anche nel caso in cui da tale contesto egli tragga vantaggio in termini di alleggerimento dei propri compiti. (Fattispecie relativa ad addebito di responsabilità omissiva nei confronti di un'infermiera professionale, operante in una residenza per anziani in cui veniva fatto ricorso alla contenzione psichiatrica anche quando non strettamente necessaria).

Cass. pen. n. 37628/2019

E' configurabile il reato di maltrattamenti in situazione di condivisa genitorialità, anche in assenza di convivenza, a condizione che la filiazione non sia stata un evento meramente occasionale ma si sia quantomeno instaurata una relazione sentimentale, ancorché non più attuale, tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale, autonomo rispetto ai doveri connessi alla filiazione.

Cass. pen. n. 24206/2019

In tema di maltrattamenti in famiglia, stante la natura di reato abituale, la competenza per territorio si radica innanzi al giudice del luogo di realizzazione dell'ultimo dei molteplici fatti caratterizzanti il reato.

Cass. pen. n. 10222/2019

Nel caso di "convivenza more uxorio", il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile soltanto per le condotte tenute fino a quando la convivenza non sia cessata, mentre le azioni violente o persecutorie compiute in epoca successiva possono integrare il delitto di atti persecutori.

Cass. pen. n. 6126/2019

Ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa in relazione a tre distinti episodi di minaccia, ingiuria e percosse, posti in essere dall'imputato a distanza di tempo l'uno dall'altro ed in un arco temporale di circa undici mesi).

Cass. pen. n. 32368/2018

Integrano il reato di maltrattamenti in danno del figlio minore anche le condotte persecutorie poste in essere da un genitore nei confronti dell'altro quando il figlio è costretto ad assistervi sistematicamente, trattandosi di condotta espressiva di una consapevole indifferenza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali del minore ed idonea a provocare sentimenti di sofferenza e frustrazione in quest'ultimo.

Cass. pen. n. 18833/2018

Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l'abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi.

Cass. pen. n. 25498/2017

In assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente "more uxorio" con l'agente a condizione che quest'ultimo conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la permanenza del complesso di obblighi verso il figlio implica il permanere in capo ai genitori, che avevano costituito una famiglia di fatto, dei doveri di collaborazione e di reciproco rispetto).

Cass. pen. n. 15299/2017

Il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 cod. pen. soltanto quando le condotte di arbitraria compressione della libertà di movimento della vittima non sono ulteriori ed autonome rispetto a quelle specificatamente maltrattanti. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva escluso il concorso del reato di sequestro di persona con quello di cui all'art. 572 cod. pen., relativamente alle condotte di imbragare o legare su passeggini o seggiolini bambini in tenerissima età nell'ambito di maltrattamenti compiuti in loro danno all'interno di un asilo).

Cass. pen. n. 30704/2016

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (art. 612-bis, cod. pen.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, comma primo, cod. pen. - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).

Cass. pen. n. 44090/2014

E configurabile lo stato di quasi flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia purché: a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi; b) l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia appena commesso il reato. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che correttamente il G.i.p. avesse escluso la quasi flagranza in relazione ad arresto eseguito per fatti già avvenuti al momento dell'intervento della P.G. ed in presenza di un atteggiamento genericamente "aggressivo" dell'imputato, ma non connotato da minacce o ingiurie alla persona offesa).

Cass. pen. n. 13088/2014

Le pratiche vessatorie realizzate ai danni di un lavoratore dipendente al fine di determinare l'emarginazione (cd. mobbing), anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012, possano integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia soltanto quando s'inquadrino nel contesto di un rapporto che - per le caratteristiche peculiari della prestazione lavorativa ovvero per le dimensioni e la natura del luogo di lavoro - comporti relazioni intense e abituali, una stretta comunanza di vita ovvero una relazione di affidamento del soggetto più debole verso quello rivestito di autorità, assimilabili alle caratteristiche proprie del consorzio familiare. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del delitto in parola, per essersi verificate le condotte vessatorie nel contesto di un'articolata realtà aziendale, caratterizzata da uno stabilimento di ampie dimensioni e da decine di dipendenti sindacalizzati).

Cass. pen. n. 12004/2014

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, integra la circostanza aggravante della lesione grave, di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen., la ritardata crescita del minore che, per via dei maltrattamenti, si sia trovato in condizioni di denutrizione o malnutrizione tali da cagionare la predetta malattia.

Cass. pen. n. 34551/2013

È legittimo l'arresto in flagranza per il delitto di maltrattamenti qualora la polizia giudiziaria, dopo avere raccolto le dichiarazioni della persona offesa su comportamenti di reiterata sopraffazione, assista personalmente ad un singolo episodio che, pur non integrando autonoma ipotesi di reato, si pone inequivocabilmente in una situazione di continuità con le condotte denunziate dalla persona offesa medesima. (Fattispecie in cui una persona, la cui convivente aveva denunciato reiterate ipotesi di violenze e sopraffazioni, il giorno dell'arresto, recatosi presso l'abitazione della donna e verificato che quest'ultima era in auto con i carabinieri, aveva provato in modo irruento ad aprire la portiera dell'auto di servizio per parlare con la predetta).

Cass. pen. n. 28603/2013

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") possono integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p., anche nel testo modificato dalla l. n. 172 del 2012 esclusivamente se, il rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente assume natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Nella specie, la Corte pur escludendo la configurabilità del delitto di maltrattamenti, ha annullato con rinvio la sentenza assolutoria perché il giudice valutasse se i disturbi ansioso-depressivi lamentati dalla vittima potessero integrare il delitto di lesioni personali).

Cass. pen. n. 22915/2013

Il delitto di maltrattamenti è configurabile pure se con la vittima degli abusi vi sia un rapporto familiare di mero fatto, desumibile, anche in assenza di una stabile convivenza, dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza. (Nella specie, la Corte ha escluso ricorresse un rapporto di tal genere nel caso di due persone che, pur avendo generato dei figli, non avevano convissuto se non per brevissimi periodi ed avevano instaurato un legame caratterizzato da precarietà ed instabilità).

Cass. pen. n. 15571/2013

Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi, ma non quelli di lesioni, danneggiamento ed estorsione, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati.

Cass. pen. n. 46848/2012

In tema di maltrattamenti in famiglia, integra la circostanza aggravante di cui all'art. 572, secondo comma, c.p. la condotta di colui che ponga in essere fatti di maltrattamento nel cui ambito si inscriva un'azione "finale", anche se compiuta da un concorrente, la quale provochi direttamente il decesso della persona offesa, quando i maltrattamenti, globalmente considerati, pure in considerazione dell'ultimo episodio di violenza, abbiano idoneità concreta ad offendere il bene vita. (Fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva attribuito la morte di un minore non solo all'autore del colpo letale, ma anche ad altro soggetto che aveva maltrattato la vittima con medesime modalità, ritenendo l'ultima percossa ed il successivo decesso il naturale sviluppo dell'unitaria ed abituale condotta di maltrattamenti).

Cass. pen. n. 16094/2012

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato in relazione alle condotte vessatorie poste in essere dal vice Presidente di un ATER nei confronti di una dipendente).

Cass. pen. n. 13898/2012

Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, ma non quello di lesioni, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati.

Cass. pen. n. 39228/2011

In tema di maltrattamenti in famiglia, l'intervenuta prescrizione degli autonomi illeciti eventualmente integrati da alcune delle condotte che concorrono a realizzare il reato non ne determina l'irrilevanza ai fini della sussistenza di quest'ultimo, qualora per esso la causa estintiva non si sia ancora perfezionata.

Cass. pen. n. 36503/2011

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia il genitore che tenga nei confronti del figlio minore comportamenti iperprotettivi tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno percepito tali comportamenti come un maltrattamento o vi abbia acconsentito. (Fattispecie in cui la madre, in concorso con il nonno del minore, aveva nel tempo e fino all'età preadolescenziale di quest'ultimo, posto in essere atteggiamenti qualificati dal giudice del merito come eccesso di accudienza e consistiti nell'impedimento dei rapporti coi coetanei, nell'esclusione del minore dalle attività inerenti la motricità, anche quando organizzate dall'istituzione scolastica, nonché nell'induzione della rimozione della figura paterna costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre).

Cass. pen. n. 24688/2010

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di una persona legata all'autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un' assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale.

Cass. pen. n. 22790/2010

Il reato di maltrattamento in famiglia assorbe i reati di ingiuria, minacce e violenza privata che rientrano nella materialità di detto delitto.

Cass. pen. n. 8592/2010

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p., lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti siano consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi. (Fattispecie relativa alla continua espressione di frasi ingiuriose e a maltrattamenti fisici da parte delle operatrici di un istituto pubblico di assistenza nei confronti di persone anziane ivi ricoverate nel reparto di lunga degenza).

Cass. pen. n. 8284/2010

Integra il reato di maltrattamenti la ripetuta sottoposizione di una persona (nella specie di giovane età) a pratiche esoteriche "sataniche".

Cass. pen. n. 48272/2009

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore.

Cass. pen. n. 32824/2009

Non rileva, per l'integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia, nella specie in danno della moglie, il credo religioso dell'autore delle condotte, non potendo ritenersi che l'adesione ad un credo, che non sancisca la parità dei sessi nel rapporto coniugale, giustifichi i maltrattamenti in danno della moglie.

Cass. pen. n. 28553/2009

La condotta vessatoria integrante "mobbing" non è esclusa dalla formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati. (Fattispecie nella quale, in fase cautelare, l'indagato, direttore generale di un'azienda municipalizzata per lo smaltimento dei rifiuti urbani è stato ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti, lesioni personali e violenza privata).

Cass. pen. n. 27469/2008

In tema di reato di maltrattamenti, rientra nel rapporto d'autorità di cui all'art. 572 c.p. il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato in quanto caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al primo nei confronti del secondo. (Fattispecie di maltrattamenti rappresentati da molestie sessuali poste in essere sul luogo di lavoro da datore di lavoro nei confronti di propria dipendente ).

Cass. pen. n. 12129/2008

In tema di reato di maltrattamenti in famiglia, l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio ne richiede la prevedibilità in concreto come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo che possa escludersi che sia stato oggetto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima.

Cass. pen. n. 38962/2007

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., la ripetuta esposizione del minore a contesti erotici inadeguati alla sua età, sì da creare abitualmente un'atmosfera relazionale pregiudizievole per la sua equilibrata evoluzione psichica. (Fattispecie in cui il genitore usava sottoporre la figlia minore a ripetute esibizioni di nudità, visioni di film pornografici, conversazioni a contenuto erotico-sessuale, ecc.).

Cass. pen. n. 22850/2007

Il delitto di maltrattamenti in famiglia concorre con quello di violenza sessuale qualora le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledono anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, attesa la diversità dei beni giuridici offesi.

Cass. pen. n. 3419/2007

Configura il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. la condotta di chi, avuto in consegna un minore allo scopo di accudirlo, educarlo ed avviarlo ad una istruzione, consente che viva in stato di abbandono in strada, per vendere piccoli oggetti e chiedere l'elemosina, appropriandosi poi del ricavato e disinteressandosi del suo stato di malnutrizione e delle situazioni di pericolo fisico e morale cui egli si trovi esposto: si tratta infatti di una condotta lesiva dell'integrità fisica e morale del minore, idonea a determinare una situazione di sofferenza, di cui va ritenuto responsabile chiunque ne abbia l'affidamento.

Cass. pen. n. 18447/2006

Non è configurabile il rapporto di specialità tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di sequestro di persona, giacché sono figure di reato dirette a tutelare beni diversi e poi, l'uno, è integrato dalla condotta di programmatici e continui maltrattamenti psico-fisici ai danni di famigliari e, l'altro, da quella di privare taluno della libertà personale.

Cass. pen. n. 44262/2005

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto piuttosto che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l'esito di tale comune decisione.

Cass. pen. n. 39927/2005

Per la configurabilità del reato di maltrattamenti l'art. 572 c.p. richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la sua personalità; ne consegue che deve escludersi che l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere in danno dei figli minori nella previsione di cui all'art. 571 c.p., in quanto gli atti di violenza devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell'abuso dei mezzi di correzione, dovendo ritenersi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tradiscano l'importante e delicata funzione educativa.

Cass. pen. n. 17843/2005

Il reato di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti allorché la condotta di maltrattamenti sia del tutto autonoma rispetto a quella che ha caratterizzato i rapporti sessuali, non rilevando in proposito il vincolo della continuazione eventualmente ritenuto tra le diverse condotte, mentre il concorso va escluso nell'ipotesi in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte nel senso che il delitto di maltrattamenti sia stato ravvisato per la mera reiterazione degli atti sessuali.

Cass. pen. n. 35849/2004

In caso di maltrattamenti in famiglia integratisi anche attraverso la condotta di ripetute violenze sessuali, non è ipotizzabile il concorso fra il delitto di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis c.p., ed il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., atteso che in tale ipotesi in applicazione del principio di specialità si configura il solo delitto di violenza sessuale continuata, caratterizzato da un dolo unitario e programmatico

Cass. pen. n. 28367/2004

La diversa obiettività giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia e di quello di lesioni personali volontarie esclude l'assorbimento del secondo nel primo, rendendoli concorrenti tra loro.

Cass. pen. n. 7192/2004

Il reato di cui all'art. 572 c.p. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita; i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo.

Cass. pen. n. 6541/2004

Il dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte.

Cass. pen. n. 984/2004

Il delitto di maltrattamenti in famiglia può concorrere con quello di violenza sessuale, in quanto non vi è assorbimento fra tali reati attesa la diversità dei beni giuridici protetti dai due delitti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente configurata la continuazione fra i delitti nel caso di ripetute violenze fisiche e morali adottate nei confronti anche della sorella minore che tentava di sottrarsi a non gradite pretese sessuali dell'imputato).

Cass. pen. n. 49109/2003

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile, quanto al rapporto tra coniugi, anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, purchè la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della fattispecie. (Il principio è stato affermato relativamente al caso di reiterate ed offensive manifestazioni di aggressività, attuate per lettera o per telefono, tali da obbligare il coniuge separato a cambiare le proprie utenze telefoniche o a disattivarle).

Cass. pen. n. 37019/2003

Nel reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali atti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (in motivazione, la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona).

Cass. pen. n. 33106/2003

Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte aggressive e lesive, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima.

Cass. pen. n. 16578/2003

Non è configurabile il reato aggravato dall'evento di cui all'art. 572, comma 2, c.p., quando la morte del familiare, che sia stato fino a quel momento sottoposto a maltrattamenti, anziché essere conseguenza non voluta della condotta abituale di maltrattamenti, sia cagionata intenzionalmente. In tali circostanze non è neppure configurabile il nesso teleologico tra il reato di maltrattamenti e quello di omicidio volontario, rappresentando quest'ultimo un salto qualitativo rispetto ai comportamenti di prevaricazione e violenza in ambito familiare, posti in essere fino a quel momento nei confronti della vittima.

Cass. pen. n. 15098/2003

Perché sia configurabile l'aggravante di cui all'art. 61, n. 4 c.p. occorre che le modalità della condotta esecutiva di un delitto, ad esempio quello di maltrattamenti, siano caratterizzate dalla volontà di infliggere un patimento, ulteriore rispetto alle ordinarie modalità esecutive del reato e che rivelino, senza inserirsi nel processo causale del reato, una particolare malvagità al soggetto agente. (Fattispecie in materia di maltrattamenti concretizzantesi in violenze di ogni genere quali insulti, minacce con armi, percosse con schiaffi, pugni e calci inflitti alla moglie anche quando era in stato interessante, e consistenti anche nel farle sbattere la testa contro l'asfalto ed il parabrezza dell'auto).

Cass. pen. n. 7781/2003

Poiché l'interesse protetto dal reato di cui all'art. 572 c.p. è la personalità del singolo in relazione al rapporto che lo unisce al soggetto attivo, è configurabile il reato continuato nel caso di maltrattamenti posti in essere nei confronti di più familiari.

Cass. pen. n. 55/2003

Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle sofferenza, prevaricazione e umiliazioni, costituenti fonti di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza. Né l'elemento soggettivo del reato in questione può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, considerato che la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (art. 2 Cost.), nonché il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art. 3, commi 1 e 2 Cost.) costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili.

Cass. pen. n. 32363/2002

Non sussiste rapporto di specialità (art. 15 c.p.) tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), trattandosi di reati che tutelano interessi diversi - la correttezza dei rapporti familiari nella prima ipotesi, lo status libertatis dell'individuo nella seconda - e che presentano un diverso elemento materiale, in quanto nell'ipotesi dell'art. 572 c.p. è necessario che un componente della famiglia sottoponga un altro a vessazioni, mentre nel caso di riduzione in schiavitù è necessario che un soggetto eserciti su un altro individuo un diritto di proprietà, con la conseguenza che le due ipotesi di reato, sussistendone i presupposti, possono concorrere.

Cass. pen. n. 12545/2000

In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato di cui all'art. 572 c.p. è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima in presenza di un rapporto di stabile convivenza, in quanto suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza. (Nella specie la Corte ha peraltro ritenuto irrilevante, ai fini penali, la circostanza che tra l'imputato e la persona offesa esistesse un matrimonio contratto all'estero nel paese di comune origine non dichiarato efficace in Italia, posto che le disposizioni regolatrici della materia - art. 17, primo comma, disp. prel. c.c. e art. 28 L. n. 218 del 1995 - rinviano per la validità del matrimonio alla legge del luogo in cui esso è stato celebrato o alla legge nazionale dei coniugi al momento della celebrazione).

Cass. pen. n. 3398/1999

Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non può essere scriminato dal consenso dell'avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano. Dette sub-culture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto con i principi che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli articoli 29-31 Cost. (Fattispecie in cui la scriminante del consenso dell'avente diritto era stata fondata sull'origine albanese dell'imputato o delle persone offese per le quali varrebbe un concetto dei rapporti familiari diverso da quello vigente nel nostro ordinamento).

Cass. pen. n. 8193/1999

Il reato di violenza privata può concorrere materialmente con il reato di maltrattamenti in famiglia quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con l'intento di costringerlo ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere. (Nel caso di specie, il marito, oltre che sottoporre la moglie, continuativamente e abitualmente, a ingiurie, minacce e percosse, l'aveva anche costretta a sottoscrivere numerosi effetti cambiari).

Cass. pen. n. 3570/1999

Integra gli estremi del reato di cui all'articolo 572 c.p. la sottoposizione dei familiari, ancorché non conviventi, ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza. Ed invero, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia e di danneggiamento, manifestano l'esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa l'esistenza dei familiari.

Cass. pen. n. 7803/1998

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., non viene meno, quale reato abituale, se nel periodo considerato, tra una serie e l'altra di episodi di violenza, venga ripristinata la convivenza ad opera della persona offesa, qualora quest'ultima sia indotta a ciò a causa della mancanza di disponibilità di una diversa situazione alloggiativa.

Cass. pen. n. 10023/1996

Lo stato di separazione legale, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e di fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione. Pertanto il suddetto stato non esclude il reato di maltrattamenti, quando l'attività persecutoria si volga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata. (Fattispecie nella quale il marito separato pure dinanzi a terzi percuoteva abitualmente e minacciava la moglie di ritorsioni gravi sul figlio minore).

Cass. pen. n. 8618/1996

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. - maltrattamenti in famiglia - la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Ne consegue che per ritenere raggiunta la prova dell'elemento materiale di tale reato, non possono essere presi in considerazione singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, né un eventuale precedente specifico che può valere soltanto per la valutazione della personalità dell'imputato agli effetti della determinazione della pena da infliggere in concreto.

Cass. pen. n. 8510/1996

La materialità del delitto di maltrattamenti in famiglia si concreta in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza; l'elemento psichico, poi si concretizza in modo unitario ed uniforme che deve evidenziare nell'agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre ad unità i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, pur non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo.

Cass. pen. n. 8396/1996

Nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, fra esse annoverando espressamente la condotta del marito, che costringa la moglie a sopportare la presenza della concubina nel domicilio coniugale. Peraltro, in ordine alla configurabilità del delitto in oggetto, non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a sua volta, cagionati da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto in oggetto l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito.

Cass. pen. n. 8314/1996

Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto. Viola tale principio il giudice che, dovendo giudicare in tema di maltrattamenti da parte di un insegnante nei confronti degli alunni, abbia smembrato i singoli episodi sottoposti alla sua valutazione rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel suo insieme la condotta non fosse tale da realizzare un metodo educativo fondato sull'intimidazione e la violenza. L'abuso dei mezzi di correzione da parte di un insegnante è sicuramente integrato dall'uso di sanzioni corporali, vietato espressamente dal R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, e da qualunque condotta di coartazione fisica o morale che renda dolorose e mortificanti le relazioni tra l'insegnante e la classe attuata consapevolmente, foss'anche per finalità educative astrattamente accettabili.

Cass. pen. n. 7651/1996

Richiedere abitualmente il compimento di atti sessuali contro natura alla convivente in rapporto di coppia, di cui si conosca l'indisponibilità, benché la donna resista ed esiga rispetto e benché al rifiuto della stessa talora segua offerta di scuse, integra gli estremi del reato di maltrattamento perché la ripetizione insistente delle richieste, dato il disvalore che la persona convivente vi attribuisce, cagiona a costei sofferenze per il disprezzo che l'uomo mostra delle sue condizioni.

Cass. pen. n. 5541/1996

Ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia il movente non esclude il dolo, alla cui nozione è estraneo, ma lo evidenzia, rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti lesivi.

Cass. pen. n. 4904/1996

Alla luce della concezione personalistica e pluralistica della Costituzione, del riformato diritto di famiglia e della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, non può più ritenersi lecito l'uso sistematico della violenza quale ordinario trattamento del minore, sia pure sostenuto da animus corrigendi. Pertanto, l'eccesso di mezzi violenti di correzione non rientra della fattispecie di cui all'art. 571 c.p., e la differenza tra il delitto previsto da tale articolo (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) e quello previsto dall'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) deve essere ricercato nella condotta, e non già nell'elemento soggettivo del reato, che si atteggia in entrambe le fattispecie come dolo generico.

Il delitto di maltrattamenti di minore (art. 572 c.p.) si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante omissioni giacché «trattare» un figlio (per di più minore degli anni 14) da parte di un padre implica almeno il rispetto della norma di cui all'art. 147 c.c. che impone l'obbligo di «mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli» e, per converso, «maltrattare» vuol dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità né materiale, né morale di risolvere da solo.

Cass. pen. n. 4015/1996

In tema di maltrattamenti familiari (art. 572 c.p.), correttamente il giudice di merito desume dalla ripetitività dei fatti di percosse e di ingiurie l'esistenza di un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilente, consapevolmente instaurato dall'agente, a seguito di iniziali stati di degenerazione del rapporto familiare. Per la configurabilità del reato non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore del reato, in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza.

Cass. pen. n. 3536/1996

Per stabilire se è configurabile il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina oppure altro reato (nella specie, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), assumono rilevanza sia l'elemento oggettivo della fattispecie concreta, e cioè la correlazione tra i mezzi e i metodi utilizzati e la finalità educativa e disciplinare, sia l'elemento soggettivo, e cioè che il motivo determinante dell'agente sia quello disciplinare e correttivo.

Cass. pen. n. 3111/1996

Il delitto di maltrattamenti non può ritenersi assorbito in quello di tentata violenza carnale: il carattere unitario, che è tipico del delitto di maltrattamenti, vale a distinguere la condotta di tale delitto da quella di tentata violenza carnale poiché, se le minacce integrano, di volta in volta, gli estremi del tentativo di violenza carnale, costituisce, rispetto a siffatte azioni, elemento specificante e distintivo il dolo unitario e programmatico del delitto di maltrattamenti, riconducibile alla coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale. (Nella specie la S.C. ha considerato che le minacce e le vessazioni non si esaurivano nel perseguimento del piano delittuoso, limitato al reato di tentata violenza carnale contro la figlia, ma coinvolgevano anche la moglie dell'imputato e, in ogni caso, la reiterazione di tali comportamenti minacciosi e vessatori, pur se fossero stati circoscritti alla persona della figlia, non si configuravano come un mero cumulo di azioni, in sè illecite, ma, a causa dell'abitualità della condotta, assumevano il carattere unitario che è tipico del delitto di maltrattamenti).

Cass. pen. n. 4636/1995

Il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non costituisce reato permanente, bensì reato abituale. Ne consegue la inapplicabilità del principio secondo cui l'intrinseca idoneità del reato permanente a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che, quando nel capo di imputazione sia indicata soltanto la data iniziale e non quella della cessazione della permanenza, l'originaria contestazione si estende all'intero sviluppo della fattispecie criminosa, con la conseguenza che l'imputato è chiamato a difendersi, oltre che in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, anche in ordine a quella successiva emergente dall'istruttoria dibattimentale, senza necessità di una ulteriore specifica contestazione da parte del pubblico ministero. Nel reato abituale, invece, i fatti nuovi acclarati in dibattimento, specialmente quando questo si svolga a distanza di anni dalla denuncia, devono essere sempre contestati all'imputato, sia che servano a perfezionare o ad integrare la fattispecie criminosa rispettivamente enunciata nel capo di imputazione, sia - e a maggior ragione - che costituiscano una serie autonoma unificabile alla precedente per vincolo di continuazione.

Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 cpv. c.p., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra.

Cass. pen. n. 356/1995

Nel delitto di maltrattamenti il dolo, dovendo caratterizzarsi con l'intento di infliggere sofferenze fisiche e morali al soggetto passivo, è sì unitario, in modo da non confondersi con la coscienza e volontà di ciascun frammento della condotta, ma non è necessario che scaturisca da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto.

Cass. pen. n. 3965/1994

Il dolo del delitto di maltrattamenti, dovendo caratterizzarsi per l'intento di infliggere sofferenze fisiche e morali al soggetto passivo, è sì unitario, in modo da non confondersi con la coscienza e volontà di ciascun frammento della condotta, ma non è necessario che scaturisca da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto; vale a dire, non occorre che debba essere fin dall'inizio presente una rappresentazione della serie degli episodi. Quel che la legge impone è solo che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale. Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato, attestata ad un comportamento che solo progressivamente è in grado di realizzare il risultato. La conseguenza è che il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale, venendo esso a costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive. Ciò anche (e soprattutto) quando la condotta si sostanzi nella violazione di un dovere di garanzia, tanto più rispetto a persone affidate ad una pubblica struttura di assistenza e cura.

Cass. pen. n. 6319/1994

Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. non si richiede una intenzione di sottoporre il convivente in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria e prevaricatoria, già posta in essere altre volte, la quale riveli, attraverso l'accettazione dei singoli episodi, una inclinazione della volontà a maltrattare una o più persone conviventi.

Cass. pen. n. 888/1994

È legittimo l'arresto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia, tutte le volte in cui il fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti. (Nel caso di specie, la corte ha annullato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto di non convalidare l'arresto nonostante - secondo quanto risultava dallo stesso provvedimento di diniego di convalida - la polizia giudiziaria fosse intervenuta immediatamente dopo che l'inquisito aveva percosso i figli e la moglie, ricevendo contestualmente dichiarazioni circa la ripetizione di atti di violenza).

Cass. pen. n. 3141/1994

L'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia è costituito dal dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo (o i soggetti passivi) a sofferenze fisiche e morali continuate. Il fatto che i singoli episodi costituenti, nel loro complesso, la condotta criminosa siano commessi durante lo stato di ubriachezza è fatto irrilevante: l'ubriachezza, infatti, non esclude il dolo.

Cass. pen. n. 2042/1993

Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, previsto dall'art. 572 c.p., esige per la sua configurabilità una abituale sottoposizione della persona offesa a sofferenze fisiche e psichiche, espressione di un atteggiamento di normale prevaricazione da parte del soggetto attivo del reato.

Cass. pen. n. 1999/1993

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti è sufficiente un lasso di tempo, ancorché limitato, e tuttavia utile alla realizzazione della ripetizione di atti vessatori idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa.

Cass. pen. n. 2130/1992

Il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze. E ad integrare l'abitualità della condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere in tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed «unificati», anche se per un limitato periodo di tempo.

Cass. pen. n. 468/1992

Per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non è necessario un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto. L'elemento unificatore dei singoli episodi è costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte.

Cass. pen. n. 3020/1991

Nella nozione di «maltrattamenti» rientrano i fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari, e manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia.

Cass. pen. n. 1067/1991

Agli effetti del delitto di cui all'art. 572 c.p. deve considerarsi «famiglia» ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà. (Fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto far parte della «famiglia» nel senso suesposto la zia dell'imputato che conviveva con questa in virtù di un contratto di rendita vitalizia nella forma del cosiddetto vitalizio alimentare o contratto di mantenimento, che — secondo quanto precisato dalla stessa Corte — non ha contenuto meramente economico, ma obbliga il vitaliziante anche a provvedere alle esigenze dell'altro soggetto e ad assisterlo in caso di malattia).

Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p. non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità né il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuativo ed abituale.

Cass. pen. n. 394/1991

Il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. può essere realizzato anche mediante condotte omissive, individuabili pure nel deliberato astenersi da parte dei responsabili di una pubblica struttura di assistenza e cura — in presenza del contrario dovere incombente su di loro — dall'impedire condotte illegittime realizzanti la materialità del reato, sussistendo le altre condizioni previste dalla fattispecie legale; infatti non impedire il verificarsi di un evento che si ha il dovere giuridico di impedire equivale a cagionarlo. (Fattispecie in cui si contestava a taluno dei responsabili di una pubblica struttura di assistenza e cura di non aver impedito ad estranei di maltrattare anziani colà ricoverati).

Il delitto di maltrattamenti riferito a fatti commessi in una struttura assistenziale — specie se pubblica — per persone anziane (o minori o minorate o comunque bisognose di aiuto), può essere realizzato anche a mezzo di soggetto estraneo; ciò si verifica quando i responsabili dell'assistenza consapevolmente e deliberatamente si astengano dall'impedire che persone non autorizzate realizzino condotte integranti l'elemento oggettivo del reato, posto che in tale situazione, stante il dovere funzionale, di natura pubblicistica, di attivarsi, non impedire la verificazione dell'evento, sotto il profilo eziologico, equivale a cagionarlo.

In tema di maltrattamenti di persone affidate ad una pubblica struttura di assistenza e cura, la valutazione dei comportamenti tenuti dai soggetti obbligati a garantire cura e livelli di vita decorosi e conformi ai regolamenti dell'ente, va operata con massimo rigore, dato che i comportamenti di aggressione fisica, o di lesione del patrimonio morale, o di sopraffazione sistematica, costituenti l'essenzialità dell'elemento materiale del delitto de quo, sono, in negativo, esaltati dalla violazione dei doveri funzionali, connessi alla posizione di garanzia di cui quei soggetti sono onerati.

Cass. pen. n. 16661/1990

Nella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano non soltanto percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima, ma anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali. Ne consegue che è riservato alla valutazione del giudice di merito accertare se singoli episodi vessatori rimangono assorbiti nel reato di maltrattamenti (ad esempio, lesioni non volute) oppure integrino ipotesi criminose autonomamente volute dall'agente e, quindi, concorrenti, con il delitto di cui all'art. 572 c.p.

Cass. pen. n. 14413/1990

Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'art. 572 c.p., può concorrere (materialmente) con il reato di cui all'art. 610 stesso codice, qualora le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, anche — come nel caso di specie — con l'intento criminoso di obbligare la moglie ad abbandonare il domicilio coniugale e quindi con violazione di una obiettività giuridica (libertà psichica e morale di decisione tutelata dall'art. 610 c.p., diversa da quella tutelata dall'art. 572 predetto, che è l'assistenza famigliare in generale) (capo IV del titolo XI).

Cass. pen. n. 12562/1990

In tema di maltrattamenti (art. 572 c.p.), il fatto che i singoli episodi costituenti nel loro complesso la condotta criminosa siano commessi durante lo stato di ubriachezza, in cui l'imputato frequentemente versa, non implica che esse siano da considerarsi frutto di violazioni episodiche perché scaturite improvvisamente dalla crisi alcolica e, quindi, non inserite in quella unitaria coscienza e volontà di sottoporre i soggetti passivi a continui patimenti fisici o morali, che integra il delitto.

Cass. pen. n. 8405/1990

Sussiste la circostanza aggravante della morte derivata dal fatto dei maltrattamenti in famiglia, prevista dall'art. 572, cpv., c.p., qualora il suicidio del soggetto passivo, benché non espressamente voluto, sia da mettere in sicuro e diretto collegamento con i ripetuti e gravi episodi di maltrattamenti per effetto dei quali lo stato di prostrazione indotto nella vittima sia da identificarsi quale vero e proprio trauma fisico e morale che la determinarono a darsi la morte.

Cass. pen. n. 7073/1990

Agli effetti dell'art. 572 c.p., deve considerarsi famiglia ogni consorzio di persone tra le quali intercorra un legame di relazioni continuative e di consuetudine di vita affini a quello di una normale famiglia legittima. (Fattispecie in tema di convivenza more uxorio, nella quale si è precisato che non ha alcuna rilevanza la cessazione dei rapporti sessuali).

Cass. pen. n. 3103/1990

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, causati da motivi contingenti. Il delitto in questione, invero, quale reato abituale, non resta escluso se nel tempo considerato vi siano, nella condotta dell'imputato, periodi di normalità o di accordo con i familiari; un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi, non fa, infatti, venir meno l'esistenza del reato, ma può dar luogo come per ogni reato permanente, alla continuazione.

Cass. pen. n. 1857/1990

La cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, la cui consumazione può aver luogo anche nei confronti di persona non convivente con l'imputato quando essa sia unita all'agente da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione. (Nella specie l'imputato aveva commesso ripetuti atti di violenza fisica e morale in danno della moglie anche dopo la separazione di fatto).

Nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo, di umiliazione. Fra tali atti, che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali, deve annoverarsi anche la condotta del marito che costringa la moglie a sopportare la presenza della concubina nel domicilio coniugale.

Cass. pen. n. 9595/1989

Il delitto di maltrattamenti in famiglia consiste in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o morale, della libertà o del decoro delle persone di famiglia, in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra il soggetto attivo e le vittime. L'elemento psicologico è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuato.

Cass. pen. n. 5029/1989

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, quale reato abituale, non resta escluso se nel tempo considerato vi siano parentesi di normalità nella condotta dell'agente e di accordo con i familiari. Pertanto, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi dell'integrità fisica o morale del soggetto passivo non fa venir meno l'esistenza del reato, ma può dar luogo, come per ogni reato permanente, alla continuazione.

Cass. pen. n. 8957/1987

Nell'ipotesi in cui dai maltrattamenti derivi una lesione grave o gravissima ovvero la morte della persona offesa, è configurabile il reato circostanziato di cui al cpv. dell'art. 572 c.p., soltanto se detti eventi siano conseguenza involontaria del fatto costituente tale delitto. Sono invece da ravvisare autonomi reati in concorso con il precedente, quando l'agente abbia avuto anche l'intenzione di ledere l'integrità fisica della vittima.

Cass. pen. n. 3032/1987

Ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., è particolarmente rigoroso per il giudice l'obbligo della motivazione, poiché occorre dimostrare che tutti i fatti sono tra loro connessi e cementati in maniera inscindibile dalla volontà unitaria, persistente e ispiratrice di una condotta insistita nella finalità criminosa. Infatti, il reato di maltrattamenti è «reato a condotta plurima», in quanto è tutta la condotta dell'imputato che deve essere considerata come caratterizzata da una serie o insieme di azioni od omissioni finalizzate e quale comportamento assunto a sistema e distinto dal nesso di abitualità fra i vari fatti, con assoluta esclusione della mera occasionalità e del dolo d'impeto, isolato e frammentario.

Il reato di maltrattamenti è reato abituale poiché è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell'elemento intenzionale. Pertanto, poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione del reato si perfeziona con l'ultimo di questa serie di fatti. (Nella specie la Suprema Corte ha disatteso la tesi, sostenuta dal ricorrente, relativa al rinvenimento della competenza per territorio nel luogo ove aveva avuto inizio la consumazione e motivata dall'assimilabilità del reato abituale a quello permanente).

Cass. pen. n. 4566/1986

Per la sussistenza del nesso di causalità tra maltrattamenti e lesioni (o morte) non è necessario che i fatti di maltrattamento costituiscano la causa unica ed esclusiva degli eventi più gravi, trovando applicazione il principio recepito nel primo comma dell'art. 41, secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'evento. E tra le cause preesistenti debbono ritenersi comprese anche eventuali stati patologici della vittima, che in unione al comportamento dell'agente abbiano contribuito alla produzione dell'evento, così da integrare gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 572 secondo comma c.p. anche per il solo fatto di accelerare, attraverso fatti di maltrattamenti, il momento della morte di una persona destinata a soccombere per grave malattia.

Cass. pen. n. 12464/1985

Concorrono tra loro il delitto di maltrattamenti e quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare, allorché l'agente reiteri la violenza e le ingiurie nei confronti dei figli, rendendo intollerabile la vita al punto da costringere le vittime ad interrompere la convivenza e stabilirsi al di fuori della residenza familiare, e faccia mancare agli stessi i mezzi di sussistenza, riducendoli in stato di completa povertà, per essersene del tutto disinteressato e per averli abbandonati.

Cass. pen. n. 7787/1983

Nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia rientrano non soltanto le percosse, le minacce, le ingiurie e le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di scherno, di disprezzo, di umiliazione, di vilipendio e di asservimento che cagionano durevole sofferenza morale. Fra tali ultimi atti che consistono in sofferenze morali vere e proprie debbono farsi rientrare anche i tentativi e le azioni dirette ad ottenere pratiche sessuali contro natura, sempre s'intende che essi atti non realizzino, per difetto di un qualche elemento, le ipotesi delittuose di cui agli artt. 519 e 521 c.p. e sempreché essi si rivelino come manifestazioni consapevoli di recare o produrre nella vittima offesa, disprezzo, umiliazione, vilipendio o asservimento e che la vittima stessa finisca per subirli al di fuori e al di là di uno specifico fatto di violenza, ma nell'ambito delle complessive sofferenze infertegli.

Cass. pen. n. 2364/1983

La coscienza e la volontà di maltrattare, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p., va intesa non come la semplice somma dei profili psicologici di ciascun fatto lesivo, ma come volontà di realizzare la fattispecie in tutti i suoi presupposti ed elementi costitutivi.

Cass. pen. n. 1065/1983

Nel delitto ex art. 572 c.p. ogni azione è sorretta da un proprio elemento psicologico a cui si aggiunge, com'è nella natura stessa delle azioni a serie, un nesso psicologico comune, pur senza costituire quella unità di disegno criminoso che è propria del reato continuato.

Cass. pen. n. 11630/1982

Il reato, previsto dall'art. 572 c.p., assorbe soltanto quelli di percosse e di minacce, i quali costituiscono gli elementi essenziali della violenza fisica o morale propria del delitto di maltrattamenti. Ne consegue che qualora il bene giuridico offeso non riguardi l'assistenza familiare, l'ipotesi di cui al citato art. 572 c.p., concorre con i reati eventualmente verificatisi.

Cass. pen. n. 9722/1982

Il delitto di maltrattamenti e quello di lesioni possono concorrere materialmente tra loro, poiché le lesioni personali volontarie non costituiscono sempre elemento essenziale del delitto di maltrattamenti. Pertanto il delitto di lesioni non può essere assorbito da quello di maltrattamenti secondo la disciplina del reato complesso, ma configura un reato autonomo.

Cass. pen. n. 9694/1982

Lo stato di nervosismo o la gelosia, tanto più se morbosa, non escludono l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia ma costituiscono, a volte, uno dei più pericolosi moventi della speciale ipotesi delittuosa.

Cass. pen. n. 755/1981

Il reato di maltrattamenti, come tutti i reati permanenti, ammette la continuazione sia nel caso che la permanenza sia stata interrotta da una sentenza di condanna, sia nel caso che tra una serie di episodi e l'altra vi sia stato un intervallo di tempo.

Cass. pen. n. 4084/1980

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nei riguardi di una persona convivente more uxorio. Invero, con questa, il soggetto attivo ha creato uno stabile rapporto di comunità familiare, sia pure naturale e di fatto, con legami di reciproca assistenza e protezione.

Cass. pen. n. 5329/1975

Il reato di maltrattamenti in famiglia ha una propria obiettività giuridica, che consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, e non si identifica, quindi, con le violenze o minacce adoperate da parte dello stesso soggetto attivo per la realizzazione dei reati sessuali. Ne segue che quando, con azioni dirette a maltrattare, si ledono volutamente altri beni, interessi o valori del soggetto passivo, oggetto di autonoma tutela penale, quale quello della libertà sessuale, di tali azioni l'agente è tenuto a rispondere in modo autonomo. (Fattispecie relativa a concorso tra il delitto di maltrattamenti e quelli di atti di libidine violenti e violenza carnale).

Cass. pen. n. 1227/1970

Il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato abituale, essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali. Allorché i maltrattamenti siano posti in essere in danno di due o più familiari, si è in presenza di una pluralità di violazioni dell'art. 572 c.p., ed è pertanto configurabile il reato continuato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 572 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. C. chiede
domenica 01/05/2022 - Lazio
“Dal 5 marzo al 30 aprile ha lavorato come badante da mia madre di 97 anni una signora ucraina che non mi ha mai voluto dare la sua carta di identità e il codice fiscale, con varie scuse.Il 27 aprile l'ho licenziata e non ha accettato la somma che avevo fatto calcolare da Assindatcolf di cui sono associata.
Credo di avere scoperto che questa faccia apposta a non dare i documenti e dopo un mese più o meno farsi mandare via epoi ricattare chiedendo compensi per lavoro notturno e altri extra.Ha infatti un libretto postale sul quale riceve versamenti INPS.
Vorrei denunciarla perché ha maltrattato mia madre e non voglio che ricatti altre persone.
Ho i messaggi in chat e la foto del libretto e del bancomat postale e il filmato dove si vede che rifiuta il mio pagamento.”
Consulenza legale i 03/05/2022
Nel caso di specie nulla vieta di procedere per le vie legali ma bisogna stare attenti a che sussistano quantomeno minimi presupposti per la sussistenza di ciascun reato ipotizzato.

Quanto ai maltrattamenti, l’art. 572 prevede un reato definito come “abituale” o a “condotta reiterata” tale per cui, per la sua sussistenza, è indispensabile che siano state poste in essere più condotte reiterate nel tempo.
Condotte che, per giunta, dovrebbero essere riscontrate con opportuni certificati medici e/o dichiarazioni credibili della persona offesa dal reato.

Quanto, invece, all’ipotesi di estorsione, bisogna parimenti stare molto attenti sulla legittimità delle richieste di parte avversa.
Se, invero, la badante non era regolarmente assunta e contrattualizzata e le pretese afferenti il pagamento di straordinari e lavoro notturno sono legittime, allora è evidente che i presupposti dell’estorsione mancherebbero e il deposito di una eventuale denuncia - querela potrebbe anche esporre il querelante alla calunnia.

Se, invece, le pretese della badante sono destituite di fondamento, risultando dunque evidente che si tratta di un vero e proprio ricatto basato su una pretesa illegittima, allora sarebbe possibile allertare le forze dell’ordine evidenziando molto bene il contesto di legalità in cui ha agito la persona offesa.

L. A. chiede
sabato 13/10/2018 - Emilia-Romagna
“Salve ho prove di minacce e ingiurie reiterate ricevute da un familiare. Quando mi sono reso conto di essere sotto minaccia per lo spavento e la paura ho avuto una invalidità dovuta a problemi psichiatrici. Mi sono stati trovati metalli pesanti oltre i limiti nel corpo. Quando ho chiesto ai miei familiari di fare esami specifici analoghi su sangue urine e capelli si sono opposti. A seguito del litigio ho abbandonato la loro casa e ho cercato di ricostruirsi una vita. Chiedo loro un mensile ma è sempre più dispensato col contagocce... I farmaci mi indeboliscono anche se mi fanno stare più tranquillo. Quindi entusiasta del part time che avevo mi ero fatto ridurre il loro contributo. Sul lavoro ci sono stati dei pregiudizi in base alla diagnosi del collocamento mirato e a 40 anni vedo la mia carriera rovinata. Sono ingegnere ma sono costretto a fare lavori di segreteria. Ho chiesto alla azienda e ai miei una pausa per essere formato e riqualificare lamia professionalità. Come potete aiutarmi se possibile? Grazie”
Consulenza legale i 17/10/2018
In relazione al quesito posto va prima di tutto stabilito se le presunte violenze perpetrate dal fratello possano o meno costituire una fattispecie di reato. A quel punto va valutato se è possibile far valere i diritti della persona offesa dal reato nelle opportune sedi giudiziarie.

Ebbene, sotto il primo aspetto rileva il reato di cui all’articolo 572 del codice penale che punisce qualsivoglia attività violenta perpetrata da una persona della famiglia. Il reato infatti tutela, secondo dottrina prevalente, non già la famiglia in quanto tale, ma l'integrità psico-fisica di coloro che, per età o per rapporti di tipo familiare o di affidamento, si trovino nelle condizioni di subire, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione, condotte di prevaricazione fisica o morale che la minino.
La condotta penalmente rilevante consiste in comportamenti di vessazione fisica o morale non necessariamente qualificabili, se singolarmente considerati, come reato espressi mediante azioni od omissioni e ripetuti nel tempo.
Il reato si configura qualora sia dimostrata la "sistematicità" di condotte violente e sopraffattrici, ancorché queste non realizzino l'unico registro comunicativo col familiare, ben potendo tali condotte essere intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la persona offesa (C., Sez. III, 11.2.2016, n. 14742; C., Sez. VI, 2.4.2014, n. 15147).
In sostanza, secondo dottrina e giurisprudenza il reato si configura allorché la condotta prevaricatrice e mortificante risulta posta in essere per un apprezzabile lasso temporale che può anche essere intervallato da condotte “normali”.

Ora, stando a quanto rappresentato è possibile che l’atteggiamento sistematicamente prevaricatore del fratello possa integrare gli estremi del reato di maltrattamenti contro familiari ed è anche possibile che il reato sussista nella sua forma aggravata (terzo comma) che prevede un aumento di pena laddove la condotta prevaricatrice e violenta abbia cagionato lesioni gravi o gravissime. Sembra infatti che la persona offesa abbia riportato danni di non lieve entità dalla condotta del fratello; danni che, appunto, potrebbero integrare una lesione grave o gravissima.

Il problema maggiore sta tuttavia nella prescrizione del reato, ovvero nella possibilità che la condotta delittuosa possa ad oggi essere concretamente punita.
Stando a quanto rappresentato, gli ultimi episodi di maltrattamento si sono registrati nel 2006 e, ad oggi, sono dunque passati 12 anni.

Orbene, il termine di prescrizione per il primo comma (maltrattamenti semplici) è di 12 anni; dunque non avrebbe senso fare denuncia per detta fattispecie visto che la notizia di reato verrebbe immediatamente archiviata dal Pubblico Ministero.
Discorso diverso vale per il caso in cui ai maltrattamenti siano seguite lesioni grave o gravissime. In tali casi il termine di prescrizione è di 18 e 30 anni e dunque varrebbe la pena esercitare l’azione penale.

In sintesi, è possibile che la condotta posta in essere integri il reato di maltrattamenti in famiglia. Prima di sporgere denuncia si consiglia tuttavia di approfondire gli esami medici per capire se dalla condotta predetta siano conseguite lesioni gravi e/o gravissime. Una volta accertato tale dato è possibile ipotizzare di denunciare il comportamento del fratello.

Massimo L. chiede
mercoledì 11/07/2018 - Lombardia
“Salve,

sono vittima di mobbing all'interno della mia azienda. Sono seguito da vari specialisti (psicoterapeuta, psichiatra,...). Di recente mi sono rivolto anche a delle strutture pubbliche per ottenere un'attestazione di "stress lavoro correlato" e che provi il danno subito.

- E' sufficiente questo per fare una denuncia per lesioni personali contro il mio mobbizzatore?

- Per fare la denuncia penale devo avere una conferma di una sentenza civile del lavoro che c'è stato effettivamente mobbing oppure sono sufficienti le documentazioni sanitarie?

- Qual'è l'eventuale termine di prescrizione?

Grazie per il riscontro.

Saluti
Massimo”
Consulenza legale i 17/07/2018
Prima di rispondere ai quesiti posti va fatta una precisazione fondamentale.

Nel nostro ordinamento non esiste il reato di “mobbing” nel senso che non esiste una particolare fattispecie appositamente creata per punire la condotta che noi volgarmente definiamo “mobbing”.

Detta fattispecie è stata infatti “coniata” dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del dettato dell’articolo 572 del codice penale che punisce i maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Detto in termini semplici, la giurisprudenza ha ritenuto che una lettura coerente dell’articolo in esame potesse ricomprendere anche i maltrattamenti che pone in essere il datore di lavoro nei confronti del suo dipendente.

Devono però esservi dei requisiti ben specifici affinché una qualsivoglia condotta del datore di lavoro possa essere ritenuta “mobbizzante”.
Secondo la giurisprudenza infatti Il reato si configura nell'ambito del rapporto di un lavoro subordinato, di natura para-familiare, caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole in quello che ricopre la posizione di supremazia il quale, a sua volta, esercita il potere direttivo o disciplinare rendendo ipotizzabile una condizione di soggezione, anche solo psicologica, del soggetto passivo (C., Sez. VI, 11.4.2014, n. 24057; C., Sez. VI, 8.4.2014, n. 18832). L'esistenza di una situazione para-familiare e di uno stato di soggezione e subalternità del lavoratore va verificata avendo riguardo delle dinamiche relazionali in seno all'azienda tra datore di lavoro e lavoratore (C., Sez. VI, 22.10.2014, n. 53416).
Nello stesso senso, si è precisato che il presupposto della parafamiliarità consiste nella sottoposizione di una persona all'autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie e comuni alle comunità familiari, nonché di affidamento e fiducia del sottoposto rispetto all'azione di chi ha ed esercita l'autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità (C., Sez. VI, 28.9-2.12.2016, n. 51591).
La giurisprudenza ha altresì specificato che l’offesa deve essere continua e abituale tale per cui non assumono rilevanza episodi isolati ( C., Sez. VI, 6.4.2016, n. 24375; C., Sez. VI, 2.12.2010; C., Sez.VI, 18.2.2010; Trib. Bari, Sez. I, 18.5.2011; C., Sez. VI, 9.7.1996; C., Sez. VI, 28.2.1995; C., Sez. VI, 22.12.1992; C., Sez. VI, 3.3.1990 e di recente per la giurisprudenza di merito: A. Milano, 7.4.2006; T. Genova 24.11.2005; T. Trento 20.10.1999) .
Per quanto attiene all’elemento soggettivo, secondo la giurisprudenza maggioritaria è sufficiente il mero dolo (diritto penale) generico, in quanto per la configurazione di questo reato sarebbe necessaria la sola consapevolezza e volontà sottoporre in modo continuativo il soggetto passivo ad una serie di sofferenza fisiche o morali (C., Sez. VI, 8.2.2017, n. 10901).

Da quanto sopra esposto è dunque chiaro – rispondendo al primo quesito – in primo luogo che la condotta di mobbing si manifesta sotto la formula dell’art. 572 del codice penale e non sotto la formula del reato di lesioni di cui all’art. 582 del codice penale.
Ai fini della denuncia il dato “medico – sanitario” è si rilevante, ma non è la “prova regina”. Come detto prima infatti affinché sussista il mobbing rileva prima di tutto che la condotta lesiva del reo sia avvenuta nel contesto delineato dalla giurisprudenza (di familiarità e rapporto di lavoro significativo) e che sia stata posta in essere in modo continuativo e abitudinale con la consapevolezza di maltrattare il dipendente.
Che poi questa condotta porti ad una concreta lesione personale certificata a livello sanitario è un argomento rafforzativo che può essere svolto in querela ma non è assolutamente una condizione per la presentazione della stessa né tantomeno un elemento che garantisce il buon esito del procedimento penale successivo a carico del mobizzato.

Va peraltro detto che il terzo comma dell’articolo stabilisce un’aggravante specifica con conseguente aumento di pena qualora dal fatto derivi una lesione grave, gravissima o addirittura la morte del soggetto.
Dunque la malattia riportata non solo potrebbe essere fondamentale al fine di “rafforzare” le argomentazioni sviluppate in relazione alla sussistenza del reato ma potrebbe essere anche necessaria ai fini della configurabilità dell’aggravante predetta che aumenta in modo esponenziale la pena prevista per il reato.

Lo stesso dicasi – e arriviamo al punto 2 – della sentenza civile del lavoro. Un provvedimento del genere potrebbe rafforzare la tesi difensiva sulla sussistenza del reato ma non è di per se stesso prova del reato. L’ordinamento civile è molto diverso da quello penale e risponde a regole e modalità di accertamento giudiziario diverse e meno penetranti tali per cui è impossibile che il primo incida sul secondo (è possibile il contrario semmai).

Passando invece ai termini di prescrizione, per questo specifico reato è intervenuta la convenzione di Lanzarote che ha aggiunto all’art. 157 c.p. sia l’art. 572 c.p., sia i delitti di violenza sessuale con la conseguenza che i termini di prescrizione per il reato di maltrattamenti sono raddoppiati e raggiungono:
  1. i 12 anni per il primo comma;
  2. 18 anni per il terzo comma in caso di lesioni gravi;
  3. 30 anni per il terzo comma in casi di lesioni gravissime;
  4. 48 anni per il terzo comma qualora dalle condotte illecite derivi la morte del soggetto.

C. A. chiede
mercoledì 17/05/2023
“Buongiorno,
Nove mesi fa ho scoperto per caso che il mio compagno con cui vivo da 23 anni aveva avviato una relazione con una donna sposata e con figli.
Dopo un mese in cui sono stata lontana da casa, ci sono ritornata per le pressioni e le promesse (mai mantenute) fatte da lui.
Questa relazione non è mai stata interrotta e il 15/03/2023 ho scritto a lei chiedendole un incontro, inoltre, se non voleva incontrarmi le chiedevo di farmi sapere quali fossero le sue intenzioni con il mio compagno. In assenza di intenzioni serie le chiedevo di farsi da parte perché la sua presenza comprometteva la continuità del rapporto con il mio compagno. Il mio compagno ha 70 anni e lei 47. Più volte lei ha detto al mio compagno di non voler lasciare il marito anche se ha rapporti difficili con lui. A seguito di questo primo messaggio non ho mai ricevuto una risposta. Il 3/4 le scrissi un breve sms in cui le chiedevo di nuovo di farsi da parte. Anche qui non ho ricevuto alcuna risposta e il mio compagno mi accusò di stalking nei confronti di lei. Premesso che la mia dignità e il mio equilibrio psichico sono stati messi a dura prova in questi mesi, la mia domanda è capire se la mia condotta si configura come reato di stalking (o altro). Ho, infatti, intenzioni di scriverle di nuovo e dirle che sono disposta a raccontare tutto al marito se lei non si tira indietro. Inoltre, la violenza psicologica a cui sono sottoposta io grazie al comportamento disumano dentro casa da parte del mio compagno ( nel quale intravedo un profilo narcisistico) può essere considerata reato? Se sì quale. Grazie”
Consulenza legale i 21/05/2023
Analizziamo prima i profili afferenti alla persona tradita.

Lo stalking è un reato molto particolare che si configura laddove il soggetto ponga in essere diverse condotte di minaccia o di molestia tali da ingenerare un profondo stato d’ansia nella persona offesa dal reato, che giunge a fare in modo che questa tema per la sua incolumità e/o cambi le proprie abitudini di vita.

Gli atti persecutori, quindi, presuppongono prima di tutto che il soggetto agente ponga in essere più condotte di molestia o minaccia e, secondo la giurisprudenza prevalente, il numero minimo deve essere di 2.

Queste, comunque, non bastano. L’attività persecutoria deve essere in grado, infatti, di ingenerare nella persona offesa una certa psicosi che la induca a temere per la propria incolumità e/o la costringa, per questo, a cambiare le proprie abitudini.
Sono, questi, eventi piuttosto difficili da provare in modo concreto (anche in considerazione del fatto che attengono al foro interno della vittima) e in relazione ai quali, quindi, la giurisprudenza esige un regime probatorio molto accanito, tanto da un punto di vista medico che fattuale.

Tracciato questo breve panorama del reato, non sembra che lo stesso possa ritenersi configurato nel caso di specie.

Vero è che i messaggi inviati sono due (quindi in numero sufficiente a generare il reato), ma non pare che i messaggi predetti abbiano determinato un qualsiasi grave turbamento nella persona offesa. D’altra parte tale eventualità sarebbe stata anche di difficile verificazione atteso che il tenore degli sms sembra essere abbastanza neutro.

E’ importante, tuttavia, che la condotta non continui oltre. Laddove infatti dovesse essere spedito il messaggio accennato nella richiesta di parere, allora potrebbero sussistere i presupposti di cui all’ art. 612 bis del c.p.. Si tratterebbe infatti di una terza condotta, peraltro contenente una minaccia neanche tanto velata e che, pertanto, potrebbe essere sufficiente a ingenerare nella persona offesa uno stato d’ansia e di timore che condurrebbe alla configurazione del reato in parola.

Quanto, invece, alla posizione del “traditore”, valga quanto segue.

Dalla richiesta del parere non si intende bene quali condotte questi abbia posto in essere. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il reato che rileva è quello di maltrattamenti, di cui all’ art. 572 del c.p..
Ci troviamo difronte ad un reato abituale, che quindi presuppone, per il suo perfezionamento, la commissione di più condotte diluite nel tempo che, in buona sostanza, siano in grado di gettare la persona offesa in uno stato di umiliazione, sudditanza e oppressione che, pur potendo non avere risvolti clinici rilevanti, debba possedere connotati tangibili e concreti.

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