(massima n. 1)
Il delitto di atti persecutori si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l'unitarietà della condotta di stalking non può essere interrotta dall'essersi realizzato prima l'uno o l'altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice, né dalla presentazione della querela, la cui funzione è solo quella di rimuovere l'ostacolo alla procedibilità del reato e non già quella di segnare il momento consumativo del reato.