(massima n. 1)
In tema di atti persecutori, ai fini dell'applicabilitą della circostanza aggravante dell'essere stato commesso il fatto da un soggetto gią ammonito dal questore, non occorre, anche per i fatti commessi prima della modifica dell'art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, intervenuta con legge 24 novembre 2023, n. 168, che vi sia coincidenza tra la persona offesa e la vittima delle condotte che avevano dato origine all'ammonimento.