(massima n. 2)
È configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le condotte persecutorie siano limitate di numero e collocate in un ristretto arco di tempo, a condizione che tali atti siano autonomi e che la reiterazione di essi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.