(massima n. 1)
In tema di atti persecutori, costituiscono molestie, elemento costitutivo del reato, le azioni reiteratamente promosse in sede civile e realizzate con abuso del processo, atteso che la reiterazione dell'azione giudiziaria senza legittimo motivo risulta causativa di uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612-bis cod. pen.