(massima n. 1)
In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, č configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunitā familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualitā temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialitā. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione della Corte d'appello di ravvisare il concorso tra i due reati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).