(massima n. 1)
In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilitā della querela non č necessario che la gravitā delle reiterte minacce sia oggetto di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalitā di realizzazione della condotta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gravitā delle minacce č demandata alla valutazione del giudice e deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell'imputazione).