Cassazione penale Sez. V sentenza n. 639 del 6 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di atti persecutori, l'ammonimento del questore, previsto all'art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, non costituisce condizione di procedibilitā del reato, ma č atto amministrativo integrante uno stato del destinatario che rende il reato procedibile d'ufficio, sicché, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 3, legge 24 novembre 2023, n. 168, al comma 4 del citato art. 8, che ha esteso la procedibilitā di ufficio al reato commesso da soggetto giā ammonito nei confronti di una persona diversa dalla vittima originaria, deve escludersi la violazione del divieto di retroattivitā della legge penale che non opera in relazione all'efficacia di un provvedimento amministrativo reso prima della commissione del fatto di reato. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' TRIESTE, 20/06/2024)

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